Circolare numero 217 del 15-12-1999
E’ stato completato il rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2000.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il rinnovo delle pensioni per il 2000, illustrando la perequazione automatica, l’adeguamento dei trattamenti PS, AS, INVCIV e VOST, le regole fiscali IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, nonché le modalità di conguaglio e di pagamento. Contiene inoltre indicazioni operative su ricostituzioni d’ufficio, periodicità dei pagamenti, emissione dei modelli CUD e ObisM e invio delle dichiarazioni di responsabilità e delle detrazioni d’imposta per i pensionati interessati. Sono riportate anche le tabelle con importi, limiti di reddito e aliquote applicabili per il 1999 e il 2000.
Rinnovo pensioni 2000, perequazione automatica, tassazione IRPEF e adempimenti INVCIV
Rinnovo pensioni 2000, perequazione e trattamento fiscale
La circolare disciplina il rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali per l’anno 2000, con particolare attenzione alla perequazione automatica, al calcolo dei trattamenti minimi, alla tassazione IRPEF e alla gestione dei conguagli. Sono inoltre fornite istruzioni operative per le Sedi su aggiornamenti anagrafici e reddituali, emissione delle certificazioni e adempimenti connessi alle prestazioni INVCIV.
Perequazione automatica e rivalutazione dei trattamenti
Il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. n. 281 del 30 novembre 1999, ha fissato:
- l’aumento di perequazione automatica previsionale per il 2000 nella misura dell’1,5 per cento;
- l’aumento definitivo per il 1999 nella misura dell’1,8 per cento, a fronte dell’1,7 per cento applicato in via previsionale.
In occasione del rinnovo vengono quindi determinati i conguagli di perequazione relativi allo scostamento 1999.
Per la disciplina degli aumenti si applicano:
- l’articolo 59, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che per il triennio decorrente dal 1° gennaio 1999 limita al 30 per cento la perequazione per le pensioni tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e ne esclude l’applicazione oltre otto volte il minimo;
- l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1994, n. 41, per gli importi fino a cinque volte il trattamento minimo, con applicazione al 100 per cento fino a due volte il minimo, al 90 per cento tra due e tre volte, al 75 per cento tra tre e cinque volte.
Gli importi dei trattamenti minimi 1999 e 2000 e le fasce di pensione utili al calcolo della perequazione sono riportati nell’allegato 2.
Rinnovo delle pensioni sociali, assegni sociali e prestazioni correlate
Per le pensioni di categoria PS e AS il rinnovo è stato eseguito sulla base dei nuovi redditi memorizzati dalle Sedi e trasmessi al sistema centrale entro il 3 novembre 1999. Quando i redditi lo consentono, le procedure attribuiscono:
- dal 1° gennaio 1999, l’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- gli arretrati relativi al 1999, pagati unitamente alla rata di gennaio 2000;
- dal 1° gennaio 2000, l’ulteriore aumento di lire 18.000 mensili previsto dall’articolo 43 del disegno di legge n. 4236, legge finanziaria 2000.
L’aumento di lire 18.000 mensili è stato applicato anche ai trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 381/1970 e dell’articolo 19 della legge n. 118/1971, in misura idonea a far raggiungere all’avente diritto un reddito pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, secondo i criteri economici previsti.
Per la categoria INVCIV, le pensioni e gli assegni sono stati rinnovati con la perequazione dell’1,5 per cento e con i conguagli per lo scostamento dello 0,1 per cento del 1999. Inoltre, per effetto della comunicazione del Ministero dell’Interno del 10 novembre 1999, dal 1° gennaio 2000 è stato attribuito un aumento di perequazione del 2,75 per cento sulle indennità interessate.
Per gli invalidi civili e i sordomuti che compiono il 65° anno nel 2000, le prestazioni sono state ricalcolate con l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età.
Categoria VOST
Alle pensioni di categoria VOST è stata attribuita, oltre alla perequazione per il 2000, anche quella relativa al 1999. Il conguaglio 1999 viene corrisposto unitamente alla rata di gennaio 2000.
Variazioni effettuate in sede di rinnovo
Durante il rinnovo sono state effettuate numerose variazioni automatiche.
Eliminazioni di prestazioni
Sono state eliminate:
- le pensioni localizzate presso gli uffici pagatori "ELI" o "ELB" da data anteriore al 1° agosto 1999, a decorrere dalla prima rata del 2000;
- le pensioni ai superstiti localizzate presso l’ufficio pagatore "SCA" e intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 1° gennaio 1999;
- le pensioni sociali e gli assegni sociali di importo pari a zero a dicembre 1999;
- gli indennizzi per cessazione dell’attività commerciale i cui titolari hanno raggiunto l’età pensionabile di vecchiaia entro il 31 dicembre 1999.
Le Sedi, se non hanno già provveduto, devono eliminare le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare cessato dal diritto anteriormente al 2000, di importo pari a zero e non localizzate presso SCA.
Pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare
Le pensioni ai superstiti intestate ad unico titolare scadenti nel 2000 sono state rinnovate con importo mensile perequato fino al mese precedente la perdita del diritto e con importo pari a zero dal mese della perdita del diritto. Le Sedi devono:
- eliminare la pensione quando il titolare cessa dal diritto;
- ricostituire la pensione quando il contitolare documenta la permanenza del diritto come studente o inabile.
Cessazione del coniuge a carico
Per le pensioni dirette erogate a titolare anche di pensione di reversibilità, è stata disposta la cessazione del trattamento di famiglia per l’eventuale coniuge ancora a carico, con effetto dalla decorrenza della pensione ai superstiti. È stata inoltre azzerata, se presente, la detrazione d’imposta per il coniuge a carico e memorizzato il flag di ricostituzione d’ufficio per i conguagli dei periodi anteriori al 1° gennaio 2000.
Pensionati residenti all’estero
Per evitare tassazioni non corrette è stato azzerato il codice di detrazione d’imposta "2" nei casi di presenza del codice di detassazione in GP3CE22 e assenza del codice "1" relativo alla residenza all’estero in GP1AZ03. Le Sedi devono acquisire la residenza all’estero e il codice detrazione 2 tramite la procedura SIMA.
Tassazione delle pensioni e addizionali IRPEF
Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base degli scaglioni aggiornati e in particolare dell’articolo 8 del disegno di legge n. 4236, legge finanziaria 2000. Per il 2000 è stata applicata l’aliquota del 25,5 per cento alla fascia di reddito da lire 15.000.001 a lire 30.000.000. Le tabelle degli scaglioni sono contenute nell’allegato 2.
Detrazioni d’imposta
La circolare riepiloga gli effetti dell’articolo 8 del disegno di legge n. 4236, che prevede:
- l’aumento delle detrazioni per familiari a carico a lire 408.000 per il 2000, lire 444.000 per il 2001 e lire 480.000 per il 2002;
- l’ulteriore aumento di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- l’aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.
Viene inoltre modificata l’ulteriore detrazione spettante quando il reddito è formato solo da pensione e dall’abitazione principale con pertinenze. In particolare, per il 2000:
- lire 190.000 annue spettano ai soggetti di età inferiore a 75 anni se il reddito di pensione non supera lire 9.400.000;
- lire 120.000 annue spettano ai soggetti di età inferiore a 75 anni se il reddito di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
- lire 360.000 annue spettano ai soggetti di età non inferiore a 75 anni se il reddito di pensione non supera lire 18.000.000;
- lire 180.000 annue spettano ai soggetti di età non inferiore a 75 anni se il reddito di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
- lire 90.000 annue spettano ai soggetti di età non inferiore a 75 anni se il reddito di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
La detrazione per gli ultrassettantacinquenni decorre dal periodo d’imposta in cui il pensionato compie 75 anni.
Addizionale regionale IRPEF
In base al decreto legislativo in corso di emanazione sulle modifiche all’articolo 50 del decreto legislativo n. 446/1997, l’addizionale regionale è determinata dai sostituti d’imposta in sede di conguaglio e trattenuta in massimo undici rate. Con messaggio n. 14238 del 29 ottobre 1999 è stato comunicato che la rata di dicembre e la tredicesima 1999 sono state pagate senza la ritenuta per addizionale regionale IRPEF. L’importo dovuto per il 1999 è recuperato nel 2000, in 11 mensilità, oppure in un’unica soluzione se inferiore a lire 1.100 annue.
Addizionale comunale IRPEF
L’addizionale comunale, istituita dal decreto legislativo n. 360/1998 e disciplinata dall’articolo 12 della legge n. 133/1999, è determinata in sede di conguaglio. Le aliquote dei Comuni, approvate con decreto pubblicato nella G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999, si applicano dal 1° gennaio 1999. Anche per questa addizionale il recupero dell’anno 1999 avviene nel 2000, in 11 mensilità o in unica soluzione se l’importo è inferiore a lire 1.100 annue. Sono memorizzati nel database il codice catastale del Comune di residenza e l’aliquota deliberata dal Comune.
Tassazione congiunta e cumulo dei trattamenti
Ai fini dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 314/1997, per il rinnovo 2000 sono stati individuati nel Casellario centrale i trattamenti pensionistici erogati allo stesso soggetto dall’INPS e dagli altri Enti, compresi i trattamenti periodici di previdenza complementare. L’abbinamento fiscale è stato effettuato per codice fiscale coincidente. Per le pensioni ai superstiti con più contitolari, il cumulo riguarda solo le quote erogate al titolare intestatario, con esclusione delle quote ai contitolari non intestatari.
Sono stati disposti nuovi abbinamenti o disabbinamenti a decorrere dal 1999 e i relativi conguagli fiscali. Sono state anche disabbinate le pensioni abbinate a trattamenti di altri Enti per le quali non sono stati comunicati al Casellario gli importi 1999.
Dati fiscali a consuntivo e rideterminazioni
I dati fiscali a consuntivo sono stati rideterminati tenendo conto di:
- rettifiche apportate dalle Sedi nel corso dell’anno;
- variazioni dei codici detrazione trasmesse via SIMA;
- rettifiche automatiche della procedura centrale di pagamento dei conguagli;
- rideterminazione dell’imponibile per oneri deducibili;
- attribuzione dell’ulteriore detrazione per oneri detraibili sulle pensioni soggette a trattenute ex legge n. 29/1979;
- variazioni di imponibili e codici detrazione trasmesse dagli Enti.
La circolare dettaglia, per specifiche procedure, la modalità di calcolo del consuntivo 1999:
- per i conguagli gestiti con ARTE si considerano i valori positivi e negativi registrati nei campi GP3CM01-GP3CM04;
- per RIBOT si considerano i valori registrati nei campi GP3CM01-GP3CM03 relativi agli arretrati per le sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994;
- per gli interessi legali si considerano le somme corrisposte e le ritenute provvisorie applicate;
- per gli oneri deducibili si considerano le somme recuperate su rate di piani di ammortamento RI e gli assegni alimentari al coniuge o assegno divorzile, che sono tassati in capo al beneficiario ed esclusi dalla base imponibile del pensionato;
- per gli oneri detraibili si applica la detrazione del 19 per cento nei limiti di lire 2.500.000 per gli oneri da ricongiunzione ex legge n. 29/1979, con certificazione nel modello CUD e senza necessità di ulteriore documentazione.
Per altri conguagli gestiti con la procedura ex 999, l’imponibile è determinato al netto di trattenute per sostituzione Stato o rivalsa a favore di Enti locali, trattenute del terzo per pensioni CL e PM, assegno divorzile, assegno alimentare al coniuge, nonché recuperi ex legge n. 36/1974 e legge n. 222/1984 per incumulabilità con rendita INAIL.
Conguagli da rinnovo e modalità di pagamento
I conguagli da rinnovo sono memorizzati sull’archivio conguagli e/o sull’archivio pensioni. In particolare:
- i conguagli a credito del pensionato, derivanti da ricalcolo IRPEF e addizionali, sono pagati in aggiunta alla prima rata del 2000;
- i conguagli a debito sono trattenuti in due rate, sulle mensilità di gennaio e febbraio 2000.
La circolare ricorda che i conguagli a credito relativi a pensioni ai superstiti per le quali è stato modificato il primo intestatario a seguito di ricostituzione sono memorizzati come non validati. Le Sedi devono stampare le liste dei conguagli a credito da rinnovo e verificare con attenzione importi elevati ed eventuali recuperi non correttamente acquisiti. Se rimborsi o debiti non sono dovuti, le Sedi devono sospendere il pagamento e procedere con la procedura "Pagamenti vari".
Sono riportati anche i codici di memorizzazione su GP8MD50 per le diverse tipologie di conguaglio, tra cui credito di pensione, conguaglio IRPEF, debito di pensione, rimborso per oneri detraibili, addizionali regionale e comunale e contributi sindacali.
Localizzazione delle certificazioni fiscali e ricostituzioni d’ufficio
Sono stati memorizzati i codici di destinazione delle certificazioni fiscali nel campo GP3CE03, distinti tra pensioni abbinate fiscalmente e non abbinate fiscalmente, con diverse casistiche a seconda che la certificazione venga o non venga emessa e della localizzazione presso determinati uffici pagatori. L’importo delle ritenute fiscali sospese per calamità naturali è memorizzato in GP2CTAS.
Le pensioni con importi variati da data anteriore a gennaio 2000 sono contraddistinte con i codici 4, 5 o 7 nell’ultimo byte del campo GP1AF05, per consentire alle Sedi di attivare la ricostituzione d’ufficio e determinare i relativi conguagli. Sarà resa disponibile una procedura per l’inserimento in EAD75 delle ricostituzioni d’ufficio.
Certificazione dei redditi: CUD e modello ObisM
La certificazione dei redditi (CUD) deve essere consegnata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di pagamento delle somme. Le certificazioni sono spedite al domicilio dei pensionati tramite sistema centrale. Per le pensioni abbinate ai fini fiscali, la certificazione è emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato.
Il modello O.bis M per il 2000 viene emesso per tutte le pensioni intestate al soggetto e riporta una sola volta i dati del pensionato, mentre i riquadri separati contengono gli importi mensili delle singole pensioni. L’importo netto della pensione e la rata di gennaio sono indicati sia in lire sia in euro. Il modello è inviato al domicilio del pensionato o, se presente, all’indirizzo del tutore.
Adempimenti INVCIV e dichiarazioni di responsabilità
Per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento appartenenti alle fasce 33, 38, 41, 42, 44 e 45, è inviato insieme al modello ObisM il Mod. ICRIC01, relativo alla dichiarazione sulla permanenza o meno del ricovero gratuito in istituto, da restituire entro il 31 marzo 2000 alle Prefetture, ai Comuni o alle ASL.
Per gli invalidi civili titolari di assegno mensile appartenenti alle fasce 34, 35, 36, 40 e 48, è inviato il Mod. ICRIC02, concernente la permanenza dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio, anch’esso da restituire entro il 31 marzo 2000.
Le dichiarazioni non devono essere rese dai titolari di prestazioni INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che abbiano presentato il certificato medico ai sensi dell’articolo 1, comma 254, della legge n. 662/1996; per tali soggetti è memorizzato il codice 4 nel campo GP1AJ11 e non vengono emessi i modelli.
Per i soggetti impossibilitati a firmare, la dichiarazione può essere raccolta davanti a un funzionario della Prefettura, dell’ASL o del Comune, previa identificazione.
La circolare richiama anche la precisazione ministeriale sulla reiscrizione d’ufficio degli invalidi civili parziali nelle liste speciali di collocamento, indicando che tale iscrizione vale ai soli fini della regolarizzazione della posizione del soggetto percettore di assegno di invalidità e non per l’avviamento al lavoro.
Modello per detrazioni d’imposta
Ai pensionati per i quali risultano memorizzate detrazioni per familiari a carico viene inviato il Mod. DETR01, allegato al modello ObisM. Il pensionato deve verificare se le detrazioni attribuite corrispondono alla situazione reale e restituire il modello compilato solo in caso di variazione. Le Sedi devono acquisire le modifiche tramite la procedura SIMA.
Tabelle e allegati
La circolare contiene numerosi allegati e tabelle operative, tra cui:
- tabella degli importi delle pensioni per il 1999 e il 2000;
- tabelle degli scaglioni IRPEF annui e mensili;
- tabelle delle detrazioni per lavoro dipendente, coniuge e familiari a carico;
- limiti di reddito per integrazione al minimo, maggiorazione sociale, pensioni sociali e assegni sociali;
- limiti di reddito per le prestazioni INVCIV e per il cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità;
- fasce di retribuzione e reddito pensionabile per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2000;
- tabella delle prestazioni INVCIV con relative fasce, importi e limiti di reddito.
Sono inoltre allegati i messaggi e le note operative del Ministero dell’Interno e delle Direzioni centrali INPS che disciplinano l’aggiornamento dei dati reddituali, le addizionali IRPEF e la riapertura della procedura ARTE per i conguagli pendenti.
Punti principali
Perequazione automatica e importi 1999-2000
Il decreto ministeriale 20 novembre 1999 fissa l’aumento di perequazione automatica nella misura previsionale dell’1,5 per cento per il 2000 e nella misura definitiva dell’1,8 per cento per il 1999, con conguaglio dello scostamento già applicato in via previsionale. Per le pensioni si applicano le limitazioni dell’articolo 59, comma 13, della legge n. 449/1997 per gli importi tra cinque e otto volte il minimo INPS e l’esclusione oltre otto volte il minimo. Per le fasce fino a cinque volte il minimo valgono i criteri dell’articolo 24 della legge n. 41/1994: 100 per cento fino a due volte il minimo, 90 per cento tra due e tre volte, 75 per cento tra tre e cinque volte. Gli importi dei trattamenti minimi 1999 e 2000 e le fasce di applicazione sono contenuti nell’allegato 2.
Rinnovo delle prestazioni PS, AS e INVCIV
Per le pensioni sociali e assegni sociali il rinnovo è stato effettuato utilizzando i redditi memorizzati dalle Sedi entro il 3 novembre 1999. Se i requisiti reddituali lo consentono, è stato attribuito dal 1° gennaio 1999 l’aumento di lire 100.000 previsto dall’articolo 67, comma 1, della legge n. 448/1998, con arretrati pagati sulla rata di gennaio 2000. Dal 1° gennaio 2000 è stato applicato anche l’aumento di lire 18.000 mensili previsto dalla legge finanziaria 2000, anche ai trattamenti trasferiti all’INPS nei limiti necessari a raggiungere la misura della pensione sociale o dell’assegno sociale. Per le prestazioni INVCIV il rinnovo 2000 applica l’1,5 per cento di perequazione, con conguaglio dello 0,1 per cento per il 1999. Inoltre, dal 1° gennaio 2000, per effetto della comunicazione del Ministero dell’Interno, è stato attribuito il 2,75 per cento alle indennità indicate.
Tassazione IRPEF, addizionali e detrazioni
Le trattenute IRPEF sono calcolate sulle aliquote e sugli scaglioni aggiornati per il 2000, con aliquota del 25,5 per cento sulla fascia 15.000.001-30.000.000 di lire. Sono richiamate le nuove detrazioni per familiari a carico, per figli under 3 anni e per lavoro dipendente, nonché la disciplina dell’ulteriore detrazione per i soli redditi di pensione e abitazione principale, con importi differenziati per età inferiore o non inferiore a 75 anni. Per l’addizionale regionale e comunale IRPEF i conguagli dell’anno 1999 sono determinati a consuntivo e trattenuti nel 2000; gli importi inferiori a lire 1.100 annue sono trattenuti in unica soluzione. È indicata anche la memorizzazione in banca dati dei codici catastali dei Comuni e delle aliquote deliberate.
Conguagli da rinnovo, archivi e modalità di pagamento
I conguagli da rinnovo sono memorizzati negli archivi conguagli e/o pensioni. I crediti derivanti da ricalcoli IRPEF e addizionali sono posti in pagamento in aggiunta alla rata di gennaio 2000, mentre i debiti sono recuperati in due rate sulle mensilità di gennaio e febbraio 2000. La circolare precisa i codici utilizzati nei campi del data base per i diversi tipi di conguaglio e richiama l’esigenza, per le Sedi, di verificare gli importi elevati e gli eventuali recuperi non correttamente acquisiti. È prevista anche la gestione delle posizioni pendenti con la procedura ARTE, da definire entro il 31 dicembre 1999 per consentire il pagamento nella rata di febbraio 2000.
Variazioni anagrafiche, localizzazione e cancellazioni
Nel rinnovo sono state eliminate le pensioni localizzate presso determinati uffici pagatori (ELI, ELB, SCA) secondo regole specifiche, comprese le pensioni ai superstiti intestate a unico titolare cessato dal diritto e le pensioni sociali o assegni sociali di importo zero. Per i pensionati residenti all’estero è stato azzerato il codice di detrazione d’imposta 2 in assenza del codice di residenza all’estero, per evitare tassazioni non corrette; le Sedi devono acquisire tali dati con la procedura SIMA. Sono inoltre disciplinate le cessazioni del coniuge a carico, le ricostituzioni d’ufficio e le variazioni di importo con i relativi codici di segnalazione.
Pagamento unificato e periodicità
Il pagamento unificato continua a seguire la deliberazione INPS n. 350 del 10 marzo 1998: rate annuali anticipate per importi mensili fino al 2 per cento del minimo FPLD, rate semestrali anticipate fino al 15 per cento del minimo e rate mensili oltre tale soglia, con arrotondamento per difetto alle 10.000 lire. Con trattamento minimo 2000 pari a lire 720.900, il limite annuale è di lire 10.000 e quello semestrale di lire 100.000. Le operazioni di rinnovo hanno aggiornato le rate mensili e i relativi campi del database GP8.
Certificazioni fiscali, CUD e modello ObisM
Il CUD deve essere consegnato entro febbraio dell’anno successivo e viene spedito al domicilio del pensionato tramite sistema centrale; per le pensioni abbinate fiscalmente la certificazione è emessa con riferimento alla pensione di importo più elevato. Il modello ObisM 2000 è emesso per tutte le pensioni intestate al soggetto, riporta una sola volta i dati del titolare e tanti riquadri quante sono le pensioni, con importi netti e rata di gennaio espressi in lire ed euro. Per gli invalidi civili destinatari delle dichiarazioni di responsabilità vengono inviati insieme al modello ObisM i modelli ICRIC01 o ICRIC02, mentre ai pensionati con detrazioni per familiari a carico viene inviato il modello DETR01 da restituire solo se occorrono variazioni.
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