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Circolare

Circolare numero 213 del 9-12-1999

Non imponibilità contributiva dei redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che i compensi percepiti dai soggetti impegnati in iniziative di inserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali o da istituzioni pubbliche e private, non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Il chiarimento si fonda sull'art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 503/1992 e sulla successiva estensione operata dal d.lgs. n. 314/1997, che ha sostituito il riferimento ai "lavoratori" con quello ai "soggetti" impegnati. Viene inoltre richiamata la posizione confermativa del Ministero delle Finanze e del Ministero del lavoro.

Esclusione dalla contribuzione previdenziale dei compensi per attività socialmente utili svolte da anziani/soggetti impegnati

Compensi per attività socialmente utili svolte da anziani: trattamento contributivo

La circolare esamina il regime contributivo dei compensi corrisposti ai soggetti impegnati in iniziative di inserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o da istituzioni pubbliche e private. Il chiarimento si colloca nel quadro della disciplina già richiamata per i rapporti tra Comuni e pensionati/anziani e conferma la non assoggettabilità a contribuzione previdenziale di tali somme.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto la circolare INPS n. 74 del 23 marzo 1990, già intervenuta sui criteri di qualificazione del rapporto di lavoro nei casi di rapporti tra Comuni e pensionati e/o anziani occupati in servizi di rilevanza sociale.

Successivamente, viene richiamato l'art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, il quale stabilisce che i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private, sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici. La stessa disposizione prevede che tali redditi non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali e non danno luogo al diritto alle relative prestazioni.

Estensione del perimetro soggettivo

La circolare evidenzia poi l'effetto dell'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ha modificato l'art. 47, lettera l), del TUIR, inserendo tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi percepiti dai "soggetti impegnati" in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

Rispetto alla precedente formulazione, che faceva riferimento ai soli "lavoratori impegnati", la nuova norma amplia l'ambito applicativo e consente di ricomprendere anche soggetti privi della qualifica di lavoratore. La circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 conferma infatti che non è più indispensabile che i compensi siano percepiti da lavoratori, anche se in mobilità o in cassa integrazione. Inoltre, viene precisato che l'utilizzo in lavori socialmente utili può avvenire non solo in base alla legge, ma anche in conformità ad altre disposizioni normative.

Conferma amministrativa e conclusione

Il Ministero del lavoro, con nota prot. n. 6/PS/50173/SM/P del 4 febbraio 1999, ha espresso analogo orientamento, confermando la non assoggettabilità a contribuzione previdenziale dei compensi in esame.

In conclusione, la circolare afferma che i redditi percepiti dai soggetti impegnati nelle iniziative di inserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o da istituzioni pubbliche e private sono esclusi dall'imponibile contributivo.

Punti principali

Quesito contributivo sui compensi percepiti

Viene affrontato il problema della qualificazione ai fini contributivi dei compensi corrisposti a soggetti coinvolti in iniziative di inserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o da istituzioni pubbliche e private, per prevenire rischi di emarginazione.

Riferimento alla disciplina già richiamata dall'INPS

Per la qualificazione del rapporto tra Comuni e pensionati/anziani impiegati in servizi di rilevanza sociale, la circolare rinvia ai criteri già indicati nella circolare n. 74 del 23 marzo 1990.

Esclusione dalla contribuzione ex d.lgs. n. 503/1992

L'art. 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili, promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private, non sono soggetti alle contribuzioni previdenziali e sono totalmente cumulabili con i trattamenti pensionistici.

Estensione dell'ambito soggettivo ex d.lgs. n. 314/1997

L'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ha trasferito la previsione nell'art. 47, lettera l), del TUIR, ampliando l'ambito da "lavoratori impegnati" a "soggetti impegnati". Ne deriva che la disciplina ricomprende anche chi non abbia la qualifica di lavoratore.

Chiarimenti ministeriali sulla non assoggettabilità

La circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 ha precisato che non è più necessario che i compensi siano percepiti da "lavoratori". Il Ministero del lavoro, con nota prot. n. 6/PS/50173/SM/P del 4 febbraio 1999, ha confermato l'orientamento di non assoggettare tali compensi a contribuzione previdenziale.

Conclusione applicativa

Sono quindi esclusi dall'imponibile contributivo i redditi percepiti dai soggetti impegnati nelle iniziative di inserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali o da istituzioni pubbliche e private.

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