Circolare numero 34 del 16-12-1999 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le misure agevolative previste per persone fisiche e giuridiche residenti o con sede operativa nei comuni della provincia di Cagliari colpiti dall’alluvione del 12-13 novembre 1999. Per i soggetti interessati e per le attività oggetto di ordinanze sindacali di sgombero è disposta la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali dal 12 novembre 1999 al 31 dicembre 2000, con esclusione dei rimborsi per somme già versate entro l’11 dicembre 1999. La sospensione non opera automaticamente ma richiede apposita domanda entro il 31 dicembre 2000, corredata da specifica documentazione. I contributi sospesi vanno poi versati in unica soluzione entro il 2 gennaio 2001, senza sanzioni, interessi o altri oneri, e nello stesso termine devono essere presentate le denunce contributive connesse.
Sospensione dei contributi per le imprese colpite dall’alluvione in provincia di Cagliari (ordinanza n. 3024/1999)
Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali nella provincia di Cagliari
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’ordinanza n. 3024 del 30 novembre 1999, relativa agli interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dall’alluvione che ha colpito la provincia di Cagliari nei giorni 12 e 13 novembre 1999. Il provvedimento interessa i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni colpiti e precisa modalità, limiti e termini della sospensione contributiva.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’ordinanza, il beneficio spetta alle persone fisiche e giuridiche residenti o con sede operativa, alla data dell’evento, nei comuni indicati nell’art. 1 dell’ordinanza stessa: Assemini, Uta, Capoterra, Decimomannu, Villasor, San Vito, Muravera, Villaspeciosa, Villaputzu, Decimoputzu, San Sperate, Elmas, Samatzai, Serrenti, Monastir, Ortacesus, Pimentel, Nuraminis, Pabillonis, Sardara, Serramanna, San Gavino, Samassi, Sanluri, Furtei, Guammaggiore, Castiadas e Ballao.
La sospensione è riconosciuta solo se le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Contenuto della sospensione
Dal 12 novembre 1999 al 31 dicembre 2000 sono sospesi:
- i contributi di previdenza e assistenza sociale;
- la quota dei contributi a carico dei dipendenti;
- i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsti dall’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni.
La circolare precisa inoltre che non si dà luogo a rimborsi per eventuali somme già versate all’Ente dai datori di lavoro entro l’11 dicembre 1999, data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale.
Termini interessati e effetti della sospensione
Il beneficio opera sui termini in scadenza tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000. Durante il periodo di sospensione:
- non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative;
- la sospensione si estende ai termini relativi ad azioni legali e a procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti entro il periodo indicato;
- restano sospesi i versamenti contributivi riferiti al periodo ottobre 1999 - novembre 2000;
- la sospensione si applica anche ai debiti contributivi oggetto di rateazioni già concesse e di regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in essere;
- sono sospesi anche i termini per la presentazione delle denunce contributive, con conseguente esclusione delle sanzioni amministrative in caso di inadempimento nel periodo considerato.
Domanda di sospensione e documentazione necessaria
La sospensione non opera automaticamente: è necessario presentare una domanda entro il 31 dicembre 2000 presso la Sede Enpals di Cagliari territorialmente competente.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero richiamata dall’art. 10, comma 3, dell’ordinanza ministeriale n. 3024;
- dichiarazione sostitutiva che attesti la residenza o la sede legale del richiedente in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o con sede legale altrove, dichiarazione sostitutiva che dimostri l’esercizio dell’attività nelle aree colpite e che le obbligazioni contributive da differire riguardino esclusivamente tale attività.
La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni richieste.
Recupero dei contributi sospesi
L’art. 3 dell’ordinanza prevede che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione siano corrisposte senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Poiché l’ordinanza non disciplina modalità particolari di recupero, la circolare stabilisce che il versamento differito debba avvenire in unica soluzione entro il 2 gennaio 2001.
Entro la medesima data devono essere presentate anche le denunce contributive collegate al versamento. Il termine del 2 gennaio 2001 è qualificato come tassativo anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.
Ulteriori precisazioni
La circolare conclude segnalando che ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione della modulistica saranno fornite con successiva circolare.
Punti principali
Ambito soggettivo e territoriale
Il beneficio riguarda persone fisiche e persone giuridiche residenti o con sede operativa, alla data degli eventi calamitosi, nei comuni della provincia di Cagliari elencati nell’ordinanza n. 3024/1999, purché le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Sospensione dei versamenti contributivi
Per i soggetti interessati sono sospesi, dal 12 novembre 1999 al 31 dicembre 2000, i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ex art. 31 della legge n. 41/1986 e successive modificazioni.
Nessun rimborso per somme già versate
L’ordinanza esclude espressamente il rimborso di eventuali somme già versate dai datori di lavoro all’Ente fino alla data di pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta Ufficiale, cioè fino all’11 dicembre 1999.
Termini e adempimenti sospesi
La sospensione opera per i termini con scadenza tra il 12 novembre 1999 e il 31 dicembre 2000. Durante tale periodo non devono essere comminate sanzioni civili o amministrative; la sospensione vale anche per azioni legali, procedimenti amministrativi con scadenze ricadenti nel periodo, versamenti contributivi riferiti a ottobre 1999 - novembre 2000, rateazioni già concesse, regolarizzazioni rateali di condoni previdenziali ancora in essere e termini per la presentazione delle denunce contributive.
Domanda di sospensione e documentazione
La sospensione non è automatica, ma richiede domanda da presentare entro il 31 dicembre 2000 presso la Sede Enpals di Cagliari. Alla domanda devono essere allegati: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero; autocertificazione attestante residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o con sede altrove, autocertificazione che provi lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni.
Recupero dei contributi sospesi
Le somme non corrisposte per effetto della sospensione devono essere versate in unica soluzione entro il 2 gennaio 2001, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Entro la stessa data devono essere presentate anche le denunce contributive connesse al versamento, termine ritenuto tassativo anche per le imprese che utilizzano supporti magnetici.
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