Circolare numero 214 del 9-12-1999
Recupero sgravi contributivi non versati dalle aziende operanti nella provincia di Frosinone per il periodo 1° Luglio 1994 – 30 Novembre 1996. - 1) Rateazioni del debito: decorrenza, rate e interessi; - 2) Modalità per ottenere la rateazione; - 3) Effetti della rateizzazione del debito- Certificazione di regolarità contributiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni operative per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone nel periodo 1° dicembre 1994-30 novembre 1996, in applicazione dell’art. 58, comma 15, della legge n. 144/1999. È prevista la possibilità di pagare il debito in 40 rate trimestrali di pari importo, con applicazione dei soli interessi di dilazione al tasso legale del 2,5% annuo, decorrenti dal 1° gennaio 2000. La domanda di rateazione e il pagamento della prima rata devono essere effettuati entro il 3 gennaio 2000. La richiesta di rateazione consente all’impresa di essere considerata in regola ai fini del rilascio della certificazione di regolarità contributiva, purché non vi siano altri contenziosi pendenti e siano rispettate le scadenze delle rate.
Rateazione dei contributi omessi per le imprese della provincia di Frosinone
Rateazione dei contributi omessi per le imprese della provincia di Frosinone
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative per il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone nel periodo disciplinato dalla legge n. 144/1999. Il provvedimento interviene su una vicenda nata dall’esclusione della provincia dal regime degli sgravi contributivi del Mezzogiorno e definisce modalità, termini ed effetti della rateazione del debito.
Contesto normativo e vicenda contenziosa
Il DM 5 agosto 1994, pubblicato in G.U. n. 194 del 20 agosto 1994, aveva escluso la provincia di Frosinone dal beneficio degli sgravi degli oneri sociali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994. Successivamente il TAR Lazio, con sentenza n. 1989 del 13 dicembre 1995, aveva accolto il ricorso dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, annullando il decreto ministeriale. La questione risultava però ancora sub iudice per effetto del ricorso al Consiglio di Stato.
Nelle more, l’Istituto aveva sospeso il recupero dei contributi non versati dalle imprese della provincia, in attesa della decisione dell’Organo giurisdizionale superiore.
Intervento dell’art. 58, comma 15, della legge n. 144/1999
La legge 17 maggio 1999, n. 144, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1999, n. 118, all’art. 58, comma 15, ha disciplinato il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996 e dovuti ai sensi del DM 5 agosto 1994.
La disposizione consente il recupero del debito in 40 rate trimestrali di pari importo, applicando esclusivamente gli interessi di dilazione nella misura del tasso di interesse legale.
Ambito oggettivo e periodo interessato
La circolare chiarisce che la rateazione riguarda le imprese che non hanno versato i contributi relativi al periodo 1° dicembre 1994 - 30 novembre 1996. L’importo da rateizzare è costituito dai contributi dovuti, con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale.
Interessi di dilazione e decorrenza
Viene richiamato il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 10 dicembre 1998, con il quale il tasso di interesse legale, già fissato al 5% annuo, è stato rideterminato al 2,5% annuo dal 1° gennaio 1999.
Gli interessi di dilazione decorrono dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999. Poiché la legge è entrata in vigore il 23 maggio 1999, la circolare fissa la decorrenza degli interessi al 1° gennaio 2000.
Modalità di restituzione del debito
La restituzione dei contributi omessi deve avvenire in quaranta rate trimestrali di eguale importo. Ogni rata è composta da una quota capitale e da una quota interessi. Per la predisposizione del piano di ammortamento viene richiamato un prontuario allegato alla circolare.
La prima rata trimestrale deve essere versata entro il 3 gennaio 2000, in considerazione della coincidenza del 1° e 2 gennaio con giorni festivi.
Domanda di rateazione e termini
Per ottenere la rateazione, le imprese interessate devono:
- presentare domanda presso gli uffici della sede INPS territorialmente competente entro il 3 gennaio 2000;
- versare la prima rata entro il medesimo termine.
Effetti della rateizzazione sulla regolarità contributiva
La richiesta di rateizzazione, se presentata secondo le modalità stabilite, comporta che l’impresa debitrice sia considerata in regola con i versamenti contributivi. Ne consegue che l’azienda che non abbia altri contenziosi contributivi pendenti con l’Istituto e che paghi tempestivamente le rate può ottenere, su richiesta, la certificazione di regolarità contributiva.
La certificazione è rilevante ai fini della partecipazione a gare di appalti pubblici e per la liquidazione del conto finale da parte dell’ente pubblico appaltante.
Attività richieste alle sedi INPS
Le sedi INPS devono tenere i crediti contributivi interessati in apposita evidenza, sia per avviare tempestivamente le azioni di recupero, sia per porre in essere, se necessario, gli atti interruttivi della prescrizione.
Allegato tecnico
La circolare richiama infine un piano di ammortamento esemplificativo di un capitale unitario, con rata trimestrale costante anticipata, rimborsabile in 40 rate al tasso del 2,5%, utile per la corretta determinazione delle quote capitale e interessi.
Punti principali
Origine della disciplina e vicenda amministrativa
Il DM 5 agosto 1994 aveva escluso la provincia di Frosinone dal regime degli sgravi contributivi previsto per i territori del Mezzogiorno, con effetti dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1994. Il TAR Lazio, con sentenza n. 1989 del 13 dicembre 1995, aveva accolto il ricorso dell’Amministrazione provinciale di Frosinone, annullando il decreto; risultava però ancora pendente il ricorso al Consiglio di Stato. Nelle more, l’Istituto aveva sospeso il recupero dei contributi non versati dalle imprese della provincia.
Intervento della legge n. 144/1999
L’art. 58, comma 15, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ha disciplinato il recupero dei contributi previdenziali e assistenziali non versati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1996 e dovuti ai sensi del DM 5 agosto 1994. La norma prevede il pagamento in 40 rate trimestrali di pari importo, con applicazione dei soli interessi di dilazione pari al tasso di interesse legale.
Ambito temporale dei contributi interessati
La circolare precisa che possono avvalersi della rateazione le imprese che non hanno versato i contributi relativi al periodo 1° dicembre 1994 - 30 novembre 1996. L’importo da rateizzare è costituito dai contributi dovuti, maggiorati degli interessi di dilazione calcolati al tasso legale.
Misura degli interessi e decorrenza
Il tasso di interesse legale è indicato nella misura del 2,5% annuo, richiamando il decreto del Ministero del Tesoro del 10 dicembre 1998 che ha rideterminato il tasso legale dal 1° gennaio 1999. Gli interessi di dilazione decorrono dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999; poiché la legge è entrata in vigore il 23 maggio 1999, la decorrenza viene fissata al 1° gennaio 2000.
Numero delle rate e prima scadenza
Il debito deve essere restituito in 40 rate trimestrali di eguale importo, ciascuna composta da quota capitale e quota interessi. La prima rata trimestrale deve essere versata entro il 3 gennaio 2000, tenuto conto che il 1° e il 2 gennaio sono festivi.
Domanda di rateazione e adempimenti iniziali
Per ottenere il pagamento rateale, le imprese interessate devono presentare domanda di rateazione presso gli uffici della sede INPS competente per territorio entro il 3 gennaio 2000 e pagare la prima rata entro il medesimo termine.
Effetti sulla regolarità contributiva
La richiesta di rateizzazione, se formulata secondo le modalità indicate, fa ritenere l’impresa debitrice in regola con i versamenti contributivi. Se l’azienda non ha altri contenziosi contributivi pendenti con l’Istituto e rispetta i termini di pagamento delle rate, può ottenere la certificazione di regolarità contributiva, utile per la partecipazione a gare di appalto pubblico e per la liquidazione del conto finale da parte dell’ente appaltante.
Indicazioni per le sedi INPS
Le sedi devono tenere i crediti contributivi in apposita evidenza, sia per avviare tempestivamente il recupero del credito sia per compiere, se necessario, gli atti interruttivi della prescrizione.
Piano di ammortamento allegato
È allegato un prontuario per la predisposizione del piano di ammortamento relativo a un capitale unitario con rata trimestrale costante anticipata, rimborsabile in 40 rate al tasso del 2,5%.
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