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Circolare

Circolare numero 219 del 17-12-1999

Le procedure di liquidazione delle pensioni sono state aggiornate in competenza 2000, tenendo conto dei nuovi importi e delle disposizioni previste nella legge finanziaria 2000. Vengono inoltre fornite precisazioni in merito alla liquidazione delle quote di pensione con il sistema contributivo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la disponibilità, dal 10 dicembre, degli archivi per attivare il calcolo delle pensioni in competenza 2000 e fornisce le regole da applicare alle nuove liquidazioni, in particolare il ricorso provvisorio per le pensioni per cui mancano ancora coefficienti e tasso di capitalizzazione. Aggiorna inoltre gli importi per il 2000, i limiti di reddito, i criteri IRPEF e addizionali, la tassazione degli arretrati e i criteri per il calcolo contributivo, modificando le precedenti istruzioni. Viene infine richiamata l’attenzione delle sedi sull’uso delle procedure informatiche e sul monitoraggio delle liquidazioni provvisorie.

Calcolo e liquidazione delle pensioni per la competenza 2000; aggiornamenti su perequazione, limiti reddituali, tassazione e montante contributivo

Calcolo e liquidazione delle pensioni in competenza 2000

La circolare aggiorna le istruzioni operative per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell’anno 2000, dopo la riattivazione della disponibilità dei dati per il calcolo. Vengono affrontati, in modo coordinato, gli aspetti relativi alla liquidazione provvisoria, alla perequazione automatica, ai limiti reddituali, alla tassazione e al calcolo delle prestazioni con sistema contributivo.

Disponibilità degli archivi e criteri di liquidazione

Dal 10 dicembre sono disponibili gli archivi per attivare la funzione di calcolo delle pensioni in competenza 2000. È possibile calcolare anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture tramite procedura ICNULI.

La circolare precisa tuttavia che, fino a quando non saranno disponibili:

  • i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione in forma retributiva delle pensioni con decorrenza 2000;
  • il tasso di capitalizzazione al 31 dicembre 1999 per la determinazione del montante necessario alle pensioni in forma contributiva,

le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1999 devono essere liquidate in via provvisoria.

Fanno eccezione le pensioni di reversibilità con decorrenza nel 2000, quando derivano da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno: in tal caso la liquidazione può avvenire in via definitiva. La circolare richiama le sedi a ricorrere alla provvisoria solo quando realmente indispensabile e a trasformarla quanto prima in definitiva.

Importi per l’anno 2000 e perequazione automatica

Dal 1° gennaio 2000 le pensioni sono aumentate del 1,5 per cento a titolo di perequazione automatica, sulla base del decreto ministeriale 20 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999. L’aumento è attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio in sede di perequazione per l’anno 2001.

Gli importi aggiornati per il 2000 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono rinviati all’allegato 2 della circolare n. 217 del 15 dicembre 1999.

Limiti di reddito, integrazioni e prestazioni assistenziali

Sempre nell’allegato 2 della circolare n. 217 sono riepilogati i limiti di reddito necessari per:

  • l’integrazione al minimo delle pensioni, ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
  • la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi, ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544;
  • l’integrazione degli assegni di invalidità, ai sensi dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
  • l’attribuzione della pensione sociale, ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento previsto dalla legge n. 544;
  • l’assegno sociale, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Retribuzione e reddito pensionabili; minimali di retribuzione

Nell’allegato 2 della circolare n. 217 sono indicati anche i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80 per cento e le fasce assoggettate ad aliquote decrescenti, validi per le pensioni con decorrenza 2000.

Lo stesso allegato riepiloga i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici, previsti dall’articolo 7 della legge n. 638/1983 e dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. La circolare precisa che tali disposizioni non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Incumulabilità con altri redditi

Sono richiamate le percentuali di incumulabilità previste dalle tabelle F e G della legge n. 335/1995, relative:

  • alle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario;
  • agli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario.

Anche i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2 della circolare n. 217.

Tassazione IRPEF, scaglioni e detrazioni

Per le nuove liquidazioni in competenza 2000 la tassazione IRPEF si applica secondo le aliquote per scaglioni e le detrazioni riportate nell’allegato 2 della circolare n. 217, aggiornate in funzione dell’articolo 8 del disegno di legge n. 6557, recante la legge finanziaria 2000.

Le principali variazioni richiamate sono:

  • riduzione dell’aliquota dal 26,5 al 25,5 per cento per la fascia di reddito tra 15.000.001 e 30.000.000 lire;
  • aumento delle detrazioni per familiari a carico, pari a lire 408.000 per il 2000, lire 444.000 per il 2001 e lire 480.000 per il 2002;
  • incremento di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  • aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente.

La circolare disciplina anche l’ulteriore detrazione spettante quando il reddito è composto soltanto da pensione e dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con pertinenze. In tale ipotesi, la detrazione varia in base all’età del pensionato e al livello del reddito pensionistico:

  • lire 190.000 annue per soggetti di età inferiore a 75 anni, se il reddito di pensione non supera lire 9.400.000;
  • lire 120.000 annue per soggetti di età inferiore a 75 anni, se il reddito di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
  • lire 360.000 annue per soggetti di età non inferiore a 75 anni, se il reddito di pensione non supera lire 18.000.000;
  • lire 180.000 annue per soggetti di età non inferiore a 75 anni, se il reddito di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
  • lire 90.000 annue per soggetti di età non inferiore a 75 anni, se il reddito di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

La detrazione per gli ultra settantacinquenni decorre dal periodo d’imposta in cui il pensionato compie 75 anni.

Tassazione degli arretrati

Per l’anno 2000 gli arretrati sono tassati applicando l’aliquota media calcolata sulla base delle aliquote e degli scaglioni attualmente vigenti. Per le pensioni di nuova liquidazione, gli arretrati riferiti ad anni precedenti il 1999 sono tassati con l’aliquota minima del 18,5 per cento.

Interessi legali

Le procedure di calcolo degli interessi legali risultano ancora in fase di adeguamento.

Calcolo contributivo e montante individuale

La circolare, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 265 del 24 dicembre 1998, recepisce i chiarimenti ministeriali sulla determinazione del montante individuale dei contributi per le pensioni da liquidare con il sistema contributivo, ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 335/1995.

I criteri applicativi indicati sono due:

  • la rivalutazione del montante contributivo va effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • il tasso di capitalizzazione da utilizzare è quello determinato dall’ISTAT per l’anno in cui si effettua la rivalutazione, con riferimento al quinquennio precedente.

Tali criteri modificano le istruzioni contenute nella circolare n. 267 del 24 dicembre 1997.

Coefficienti applicativi e ricadute operative

In applicazione dei criteri sopra indicati, il montante contributivo individuale per le quote di pensione o i supplementi contributivi da liquidare o già liquidati va calcolato come segue:

  • per decorrenze nell’anno 1998: rivalutazione del montante maturato al 31 dicembre 1996 con coefficiente 1997 pari a 1,055871;
  • per decorrenze nell’anno 1999: rivalutazione del montante maturato al 31 dicembre 1996 con coefficiente 1997 pari a 1,055871 e del montante maturato al 31 dicembre 1997 con coefficiente 1998 pari a 1,053597;
  • per decorrenze nell’anno 2000: rivalutazione del montante maturato al 31 dicembre 1996 con coefficiente 1997 pari a 1,055871, del montante maturato al 31 dicembre 1997 con coefficiente 1998 pari a 1,053597 e del montante maturato al 31 dicembre 1998 con coefficiente 1999, che sarà comunicato successivamente.

Le pensioni liquidate provvisoriamente nel 1999 in attesa dello scioglimento della riserva devono essere definite secondo questi criteri. Inoltre, le pensioni liquidate con decorrenza 1998 applicando il coefficiente 1,062054 invece di 1,055871 dovranno essere segnalate per la ricostituzione d’ufficio.

Procedure informatiche e controlli delle sedi

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del Progetto pensioni per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l’anno 2000, nonché per il calcolo della quota contributiva secondo i criteri indicati.

Le sedi devono utilizzare le procedure del Progetto pensioni per la determinazione delle anzianità contributive e delle retribuzioni e/o redditi pensionabili, così da garantire uniformità nell’accertamento del diritto e nella misura delle prestazioni. A partire dalla competenza 2000 l’informazione sulla procedura utilizzata viene memorizzata anche nel database pensioni.

Monitoraggio delle prestazioni provvisorie

Le Direzioni regionali devono effettuare un monitoraggio sistematico delle prestazioni liquidate in via provvisoria e non trasformate tempestivamente in definitive. La situazione riscontrata presso le strutture di competenza deve essere comunicata alla Direzione centrale delle prestazioni in occasione dell’avvio della relazione sul controllo del processo produttivo.

Punti principali

Disponibilità archivi e liquidazioni provvisorie

Dal 10 dicembre risultano disponibili gli archivi per l’attivazione della funzione di calcolo delle pensioni in competenza 2000. Possono essere calcolate anche le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture con la procedura ICNULI. In mancanza dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per le pensioni retributive con decorrenza 2000 e del tasso di capitalizzazione al 31 dicembre 1999 per il montante contributivo, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1999 devono essere liquidate in via provvisoria, mentre possono essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità con decorrenza 2000 derivanti da pensione diretta anteriore al 2000.

Perequazione automatica e importi 2000

Dal 1° gennaio 2000 alle pensioni si applica l’aumento di perequazione automatica del 1,5 per cento, stabilito dal decreto ministeriale 20 novembre 1999 e attribuito in via previsionale con riserva di conguaglio in sede di perequazione 2001. Gli importi dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali per l’anno 2000 sono richiamati nell’allegato 2 della circolare n. 217 del 15 dicembre 1999.

Limiti di reddito e prestazioni assistenziali

L’allegato 2 della circolare n. 217 riepiloga i limiti di reddito per l’integrazione al minimo delle pensioni ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 638/1983 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 544/1988. Sono inoltre riepilogati i limiti di reddito per l’integrazione degli assegni di invalidità, per la pensione sociale e il relativo aumento, nonché per l’assegno sociale ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995.

Retribuzione, reddito pensionabili e minimali di retribuzione

L’allegato 2 della circolare n. 217 riporta i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con aliquota massima di rendimento dell’80 per cento, nonché le fasce soggette ad aliquote decrescenti, validi per le pensioni con decorrenza nell’anno 2000. Sono inoltre riepilogati i minimali di retribuzione per l’accredito dei contributi ai fini pensionistici; tali disposizioni non si applicano ai lavoratori domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

Incumulabilità con redditi del beneficiario

Le percentuali di incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario, previste dalle tabelle F e G della legge n. 335/1995, e i relativi limiti di reddito sono riportati nell’allegato 2 della circolare n. 217.

Tassazione IRPEF e detrazioni

Per le nuove liquidazioni in competenza 2000 la tassazione viene determinata con le aliquote per scaglioni e le detrazioni indicate nell’allegato 2 della circolare n. 217, aggiornate in relazione all’articolo 8 del disegno di legge n. 6557 (finanziaria 2000). Tra le novità figurano la riduzione dell’aliquota dal 26,5 al 25,5 per cento per il reddito tra 15.000.001 e 30.000.000 lire, l’aumento delle detrazioni per familiari a carico, il maggior incremento per figli minori di tre anni e l’aumento delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente. È inoltre modificata l’ulteriore detrazione per i soli redditi di pensione e abitazione principale, con importi differenziati per età inferiore o non inferiore a 75 anni e per specifiche soglie di reddito pensionistico.

Tassazione degli arretrati

Per l’anno 2000 gli arretrati sono tassati determinando l’aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore. Per le pensioni di nuova liquidazione, gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1999 sono tassati con l’aliquota minima del 18,5 per cento.

Interessi legali

Le procedure di calcolo degli interessi legali risultano in corso di adeguamento.

Criteri per il calcolo contributivo e montante individuale

Vengono forniti chiarimenti ministeriali, a scioglimento della riserva della circolare n. 265 del 24 dicembre 1998, sulla determinazione del montante individuale dei contributi ex articolo 1, commi 8 e 9, della legge n. 335/1995. La rivalutazione del montante deve essere effettuata al 31 dicembre di ciascun anno, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il tasso di capitalizzazione da utilizzare è quello determinato dall’ISTAT per l’anno in cui si effettua la rivalutazione, riferito al quinquennio precedente. Le istruzioni della circolare n. 267 del 24 dicembre 1997 sono pertanto modificate in conformità a tali criteri.

Applicazione pratica dei coefficienti

Per le quote di pensione o i supplementi contributivi con decorrenza nel 1998 si deve rivalutare il montante maturato al 31 dicembre 1996 con il coefficiente 1997 pari a 1,055871. Per le decorrenze 1999 si aggiunge la rivalutazione del montante maturato al 31 dicembre 1997 con il coefficiente 1998 pari a 1,053597. Per le decorrenze 2000 occorre inoltre rivalutare il montante maturato al 31 dicembre 1998 con il coefficiente 1999, che sarà comunicato successivamente. Le pensioni liquidate provvisoriamente nel 1999 in attesa di questi chiarimenti devono essere definite secondo tali criteri; quelle liquidate per il 1998 con coefficiente 1,062054 anziché 1,055871 saranno segnalate per ricostituzione d’ufficio.

Procedure CARPE e progetto pensioni

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE e del Progetto pensioni per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per il 2000 e per il calcolo della quota contributiva secondo i criteri indicati. Le sedi sono invitate a utilizzare le procedure del Progetto pensioni per determinare anzianità contributive e retribuzioni/redditi pensionabili, così da garantire omogeneità di comportamento nell’accertamento del diritto e nella misura delle prestazioni. Dalla competenza 2000 l’informazione sulla procedura utilizzata viene memorizzata anche nel database pensioni.

Monitoraggio delle liquidazioni provvisorie

Le Direzioni regionali devono effettuare un monitoraggio sistematico delle prestazioni liquidate provvisoriamente e non trasformate tempestivamente in definitive. La situazione rilevata nelle strutture di competenza deve essere comunicata alla Direzione centrale delle prestazioni in occasione dell’avvio della relazione sul controllo del processo produttivo.

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