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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24462/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il professionista ha impugnato il provvedimento del Tribunale che aveva rigettato il reclamo contro il decreto di liquidazione del compenso emesso dal giudice delegato. In particolare, il Tribunale aveva escluso la liquidazione del compenso per la fase decisionale, ritenendo che l'attività svolta per favorire l'accordo transattivo con la controparte dovesse essere ricondotta alla fase di studio e non autonomamente remunerata. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 5 e 6, del D.M. 55/2014, sostenendo che, in caso di transazione della controversia, il compenso per l'attività relativa alla definizione transattiva deve essere liquidato come fase decisionale, con aumento di un quarto, fermo il compenso già maturato per le attività precedenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l'attività del difensore svolta dopo la sentenza d'appello, finalizzata alle trattative e alla transazione, rientra nella fase decisionale ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.M. 55/2014. Ha quindi censurato l'errore del Tribunale nel ricondurre tale attività alla fase di studio e nel non riconoscere il compenso aggiuntivo previsto per la conciliazione o transazione. Il provvedimento è stato cassato con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, commi 5 e 6, D.M. 55/2014

    "Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta."

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'attività del difensore finalizzata alla transazione va remunerata autonomamente come fase decisionale, con aumento di un quarto, senza assorbirla nella fase di studio o in altre fasi precedenti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Quando la controversia si definisce con conciliazione giudiziale o transazione, l'attività difensiva svolta per conseguire tale esito deve essere remunerata secondo la disciplina speciale prevista per la fase decisionale, con l'aumento stabilito dal decreto ministeriale.
  • Il compenso previsto per la transazione non può essere assorbito nella fase di studio o qualificato come semplice proiezione della fase decisionale, poiché la norma prevede una liquidazione autonoma 'fermo quanto maturato' per le attività già espletate.
  • La previsione tariffaria per la definizione transattiva ha funzione premiale e deflattiva del contenzioso; pertanto, l'interpretazione della liquidazione deve favorire la remunerazione dell'attività professionale concretamente svolta per la composizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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