Sentenza del 03/12/2019 n. 31481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA e IRPEG 1999, sostenendo che l’avviso di accertamento presupposto non le fosse mai stato validamente notificato. L’Agenzia aveva prodotto una copia dell’avviso notificata a B.G.A.R., indicata come "titolare", ma i giudici di merito avevano accertato che tale persona era estranea alla società e non risultava essere il legale rappresentante, né una persona incaricata o addetta alla sede. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo ultrapetizione, vizi di motivazione e violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo che la società avesse specificato, dopo la produzione dell’atto notificato, i vizi della notificazione, trattandosi di una controeccezione e non di una domanda nuova. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a rivalutare prove o fatti già esaminati dai giudici di merito. La Corte ha confermato che la notificazione presso la sede societaria è valida solo se effettuata al rappresentante legale, alla persona incaricata di ricevere notifiche o, in mancanza, a una persona addetta alla sede. Poiché B.G.A.R. era stata accertata come del tutto estranea alla società, la notifica dell’avviso di accertamento era invalida e la cartella fondata su tale atto non poteva essere mantenuta. Non sono state liquidate le spese, in ragione della coincidenza delle difese dell’agente della riscossione con quelle dell’Agenzia.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24
Le disposizioni regolano, tra l’altro, il contenuto del ricorso tributario, le notificazioni e gli adempimenti processuali. La Corte ha escluso che la società avesse introdotto una domanda nuova precisando i vizi della notifica dopo averne conosciuto la documentazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 2
La memoria successiva può contenere deduzioni conseguenti ai documenti prodotti dalla controparte.
La contestazione della nullità della notificazione, formulata dopo la produzione dell’atto notificato, costituisce una controeccezione in senso lato e non modifica la domanda originaria.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi nei limiti della domanda. Nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione, perché la contestazione della validità della notifica era collegata alla domanda iniziale relativa all’omessa notificazione dell’avviso.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Disciplina i motivi del ricorso per cassazione. La Corte ha escluso l’ammissibilità dei motivi diretti a ottenere una nuova valutazione delle prove o di fatti già esaminati e motivati dai giudici di merito.
Art. 145 c.p.c., comma 1
La notifica presso la sede della società può essere consegnata al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede.
La consegna dell’atto a una persona estranea alla società, non incaricata e non addetta alla sede, non integra una notificazione valida presso la sede legale.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60
Le norme disciplinano la notificazione degli atti tributari. La loro applicazione deve coordinarsi con i requisiti soggettivi previsti dall’art. 145 c.p.c. per la consegna presso la sede societaria.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva da un avviso di accertamento, la validità della notificazione dell’avviso presupposto è essenziale: se l’avviso non è stato validamente notificato, la cartella può essere contestata.
- La notifica presso una società non è valida per il solo fatto che l’atto sia stato consegnato all’indirizzo della sede. Il destinatario deve essere il legale rappresentante, una persona incaricata di ricevere notifiche oppure una persona effettivamente addetta alla sede.
- Se il contribuente denuncia inizialmente l’omessa notifica e, dopo che l’amministrazione produce la relata o la copia dell’atto, contesta anche la validità concreta della notifica, tale precisazione normalmente non costituisce una domanda nuova.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei documenti o delle dichiarazioni già esaminati dai giudici di merito. Occorre dimostrare un errore giuridico, un’omissione motivazionale rilevante o un vizio processuale ammissibile.
- L’accertamento di fatto secondo cui il ricevente era estraneo alla società, se adeguatamente motivato e non validamente censurato, vincola il giudizio di legittimità.
- Chi eccepisce l’invalidità della notifica dovrebbe verificare e documentare la qualità del soggetto che ha ricevuto l’atto, la sua eventuale presenza nella sede e l’esistenza di un incarico a ricevere notificazioni.
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