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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26351/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla costituzione, da parte di una società poi ammessa a procedura concorsuale, di un pegno a favore di una banca su titoli emessi dalla stessa banca, a garanzia di un finanziamento. La società, divenuta in amministrazione straordinaria, ha chiesto in giudizio: la declaratoria di nullità e/o inopponibilità del pegno, ovvero la revoca dell’atto ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., e la condanna della banca alla restituzione della somma ricavata dalla successiva escussione della garanzia. In appello sono state dedotte, tra le altre cose, la mancanza di data certa della documentazione bancaria, l’indeterminatezza dell’oggetto del pegno, l’assenza della traditio rei, l’inefficacia ex art. 44 l.fall., la nullità del contratto quadro per violazione della disciplina dei servizi di investimento e la violazione dell’art. 2797 c.c. per la vendita dei titoli senza intermediario autorizzato. La Corte d’appello ha rigettato il gravame. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi, incentrati soprattutto su: pretesa inversione dell’onere della prova, omessa considerazione della nullità del pegno per mancanza di traditio, errata valutazione della data certa e della prova documentale, erroneo rigetto della revocatoria ordinaria, e illegittimità della riscossione del pegno con richiesta di restituzione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi, in larga parte, non specifici e non autosufficienti, perché non venivano trascritti o localizzati gli atti rilevanti; inoltre molte censure miravano a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva respinto tutte le domande della società. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo per denunciare omessa pronuncia; la Corte rileva però la carenza di specificità della censura.

  • art. 113 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe deciso secondo equità o senza corretta applicazione della legge; la Corte non ravvisa una censura specifica e ammissibile.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla dedotta tardività di alcune allegazioni e memorie istruttorie.

  • art. 152 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme processuali nel primo motivo, senza un autonomo rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di novità di alcune domande; la Corte conferma l’inammissibilità per difetto di specificità.

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte rileva la confusione tra errori di diritto, omessa pronuncia e omessa motivazione, censure che non sono correttamente distinte.

  • art. 366 c.p.c.

    la mancanza di trascrizione o localizzazione degli atti di causa impedisce il controllo di specificità del ricorso e determina l’inammissibilità di diversi motivi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, i motivi che mirano a rivalutare il merito risultano inammissibili se non viene dedotto che le ragioni di fatto della decisione d’appello siano diverse da quelle di primo grado.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del pegno e di altri atti, ma le censure sono dichiarate inammissibili o non specifiche.

  • art. 1421 c.c.

    invocato per affermare il rilievo d’ufficio della nullità; la Corte precisa che il rilievo d’ufficio non consente di superare i limiti delle domande proposte e del divieto di nova in appello.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che grava sull’attrice l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa; non emerge un’inversione dell’onere probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare l’efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla banca.

  • art. 2704 c.c.

    richiamato per dedurre la mancanza di data certa della documentazione; la Corte non esamina nel merito la censura per difetto di specificità.

  • art. 2710 c.c.

    invocato per negare efficacia probatoria delle scritture contabili nei confronti del commissario straordinario.

  • art. 2786 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del pegno.

  • art. 2787 c.c.

    la Corte richiama la decisione di merito che ha accertato la sussistenza dei requisiti di opponibilità e validità del pegno; il ricorso non scalfisce tale ratio.

  • art. 2797 c.c.

    la Corte condivide la ratio secondo cui la violazione della modalità di vendita della cosa pignorata non fonda la restituzione delle somme, potendo semmai rilevare sul piano risarcitorio.

  • art. 2901 c.c.

    invocato per la revocatoria ordinaria; il ricorso è dichiarato inammissibile perché mira a una nuova valutazione del merito.

  • art. 44 l.fall.

    richiamato per sostenere l’inefficacia del pegno; la Corte non esamina nel merito la censura perché la domanda è stata ritenuta nuova o comunque non specificamente trascritta.

  • art. 66 l.fall.

    richiamato come base della domanda revocatoria/inefficacia proposta dalla procedura concorsuale.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    richiamato per la dedotta nullità del contratto quadro e per la disciplina dei servizi di investimento; la Corte osserva che la domanda non era stata ritualmente proposta o era comunque tardiva.

  • art. 117 TULB

    richiamato nel terzo motivo tra le norme asseritamente violate.

  • d.lgs. 170/2004

    richiamato per la disciplina delle garanzie finanziarie e dei titoli dematerializzati, ma senza accoglimento della doglianza.

  • d.lgs. 58/1998

    richiamato per la disciplina dell’intermediazione finanziaria e degli obblighi informativi.

  • d.lgs. 213/1998

    richiamato in relazione ai titoli dematerializzati e alla loro circolazione/registrazione.

  • art. 38 regolamento Consob n. 11522 del 1998

    richiamato nel terzo motivo in tema di operazioni su strumenti finanziari.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contestano omessa pronuncia, novità delle domande o errata valutazione di eccezioni, gli atti processuali rilevanti devono essere trascritti o comunque specificamente localizzati, altrimenti il controllo di legittimità è precluso.
  • Il rilievo d’ufficio della nullità non consente di introdurre in cassazione questioni o domande non ritualmente proposte nei gradi di merito, né di superare il divieto di nova in appello.
  • L’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato grava sulla parte attrice; non basta dedurre in astratto una nullità o l’inefficacia di una garanzia per spostare sul convenuto la prova della validità dell’atto.
  • In presenza di doppia conforme di merito, le censure che mirano a una rivalutazione del fatto o delle prove sono inammissibili se non si indica specificamente che le ragioni di fatto della decisione di appello sono diverse da quelle di primo grado.
  • La violazione delle modalità di vendita del bene pignorato non comporta automaticamente la nullità del trasferimento o il diritto alla restituzione del ricavato, potendo al più configurare una responsabilità risarcitoria se ne derivino danni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteFideiussioneTransazioneInadempimentoAccertamento del passivoAzione revocatoriaMutuoPegno e ipoteca
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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