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Sentenza

Sentenza n. 2769/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’assegnazione di € 1.500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 379/2025 del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, pubblicata il 29 gennaio 2025, notificata il 13 gennaio 2026 e passata in giudicato. Il titolo aveva condannato il Ministero a emettere la carta del docente in suo favore e ad assegnarle € 1.500 per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del titolo, oltre alla penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza e di pagare le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della parte, provvederà in via sostitutiva entro altri sessanta giorni il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega; l’incarico è senza compenso, in quanto rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo pagamento o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 552, oltre accessori, IVA e CPA, da corrispondere ai difensori antistatari. Il TAR ha precisato che l’ufficio di commissario ad acta è obbligatorio e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione; ha inoltre richiamato l’obbligo di deposito telematico degli atti del commissario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    L’ottemperanza presuppone, nel caso deciso, la prova del passaggio in giudicato del titolo e dell’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento dopo la sua notificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;

    Il termine per l’adempimento delle amministrazioni decorre dalla notificazione del titolo e il suo inutile decorso integra, insieme al giudicato, un presupposto per l’ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La disciplina richiamata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, ai fini della nomina senza compenso di un dirigente dell’amministrazione quale commissario ad acta.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208

    infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro”

    La previsione introdotta dalla legge n. 208/2015, pur riferita testualmente alle ottemperanze dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile analogicamente anche ad altre condanne pecuniarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere commisurata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino al soddisfo, con il limite temporale della scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Ritenuto, infine, che le spese del giudizio, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari”, relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate

    Le spese seguono la soccombenza e, in questa controversia, sono liquidate in analogia ai minimi tariffari previsti per le procedure esecutive mobiliari, tenendo conto del valore e della limitata complessità.

  • art. 114 c.p.a.

    Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta);

    In sede di ottemperanza, il giudice può disporre la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e), e nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva, subordinata all’inutile decorso del termine assegnato e all’iniziativa della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini dell’ottemperanza di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, devono risultare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine per l’adempimento decorrente dalla notificazione del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di inadempimento, un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva su istanza della parte interessata.
  • La previsione relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta nominato tra i dirigenti dell’amministrazione può essere applicata per analogia anche alle ottemperanze di condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001; il relativo incarico rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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