Sentenza del 13/12/2022 n. 36314 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata ai sensi del D.L. n.119/2018, art.6 conv. in L. n.136/2018, disponendo che le spese di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è stata pronunciata decisione sul merito della responsabilità del socio, perché il processo si è estinto per la definizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La cartella di pagamento intimava ad A.A., quale coobbligato in qualità di socio di A.A. Petroli Srl, il pagamento di Euro 29.537,95 per un avviso di accertamento resosi definitivo. A.A. impugnò; la CTP rigettò, la CTR accolse l'appello annullando la cartella ritenendo che l'Agenzia non avesse provato la reale distribuzione di attivo ai soci (condizione per la responsabilità ai sensi dell'art. 2495 c.c.). L'Agenzia ricorse in Cassazione, ma nel corso del giudizio il resistente presentò domanda di definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6) e pagò la prima rata. L'Agenzia non dimostrò di aver tempestivamente notificato un diniego alla richiesta di definizione; perciò la Corte ha dichiarato estinto il giudizio perché la definizione agevolata si era perfezionata.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è rimessa alla concreta distribuzione di attivo risultante dal bilancio di liquidazione; l'Agenzia deve dimostrare che il socio abbia effettivamente ricevuto somme o beni partecipando alla distribuzione.
art. 2492 c.c.
Norma generale sul fallimento e sulla sorte degli obblighi sociali; richiamata in relazione alla successione e responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società.
art. 2697 c.c.
Regola della prova: chi vuole far valere un fatto ha l'onere della prova. In questo contesto implica che l'Agenzia debba provare la distribuzione di attivo ai soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65
Norme procedurali fiscali richiamate dall'Agenzia in relazione agli accertamenti; nella vicenda non hanno però sostituito l'onere probatorio relativo alla distribuzione di attivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Prevede limiti di responsabilità dei soci per quanto ricevuto in denaro nei due periodi d'imposta precedenti alla liquidazione; la Corte rileva che occorre prova di quanto effettivamente percepito dai soci.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e omesso esame di un fatto decisivo). L'Agenzia le ha invocate ma la Corte non è giunta a decidere il merito perché ha estinto il giudizio per definizione agevolata.
D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. in L. n. 136 del 2018
Stabilisce la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti: la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro i termini previsti; se il diniego non è stato notificato tempestivamente, la domanda e il pagamento producono estinzione del giudizio.
Cass. Sez. U., n. 19084/2022
Corte di Cassazione, 14/06/2022, n. 19084
Giurisprudenza richiamata che chiarisce che il mancato rispetto del termine perentorio per la notifica del diniego sulla definizione agevolata integra la fattispecie estintiva.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle liti fiscali (D.L. n.119/2018, art.6) estingue il giudizio se la domanda è presentata e il pagamento (anche della prima rata) è effettuato nei termini previsti; la mancata o intempestiva notificazione del diniego da parte dell'Amministrazione rafforza l'operatività dell'estinzione.
- Quando si contesti la responsabilità personale del socio per debiti fiscali della società in liquidazione, l'Amministrazione deve provare la concreta distribuzione di attivo ai soci risultante dal bilancio di liquidazione, e/o quanto ciascun socio ha effettivamente ricevuto nei periodi rilevanti.
- Il richiamo agli artt. 2492/2495 c.c. e al DPR 602/1973 art.36 comporta che la responsabilità dei soci è circoscritta ai valori effettivamente percepiti: senza prova di tali erogazioni la pretesa dell'Erario è fragile.
- Se la definizione agevolata si perfeziona nel corso del giudizio, il giudice dichiara l'estinzione del processo senza decidere sul merito; pertanto le questioni probatorie sostanziali (es. distribuzione di attivo) restano non trattate.
- Proceduralmente, l'Amministrazione deve documentare puntualmente le notificazioni rilevanti (es. diniego di definizione); l'assenza di prova documentale della notifica può comportare conseguenze processuali sfavorevoli fino all'estinzione del processo.
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