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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30743/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non essendo esclusa la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma di lieve entità. Ha dedotto, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata considerazione delle circostanze del caso. Con un secondo motivo ha censurato il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., ritenendo che la valutazione negativa non fosse corretta. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo richiamando i numerosi precedenti penali, anche specifici, dal certificato del casellario, come indice di maggiore pericolosità. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che l'attenuante era stata esclusa in ragione del valore economico della dose di stupefacente, indicato come superiore a 80-100 euro.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Indica il reato base oggetto della condanna, in tema di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il valore economico dell'utilità o del bene oggetto del reato non sia trascurabile; nella specie è stata negata per il valore della dose di stupefacente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa la colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la doglianza sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o comunque infondata quando la sentenza impugnata dia conto, con motivazione congrua e non illogica, degli elementi utilizzati per la quantificazione della pena, come i precedenti penali e la maggiore pericolosità dell'imputato.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere legittimamente esclusa quando il valore economico del bene o della utilità sottratta sia apprezzabile e non irrisorio, dovendosi valutare in concreto l'entità economica dell'offesa.
  • La presenza di precedenti penali specifici può essere valorizzata dal giudice di merito quale indice di maggiore pericolosità ai fini della determinazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo esclusione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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