Sentenza n. 1277/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Asti, Sezione Lavoro n. 133/2023 pubblicata il 05/05/2023, notificata in forma esecutiva in data 11/05/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Morici Sergio dell'importo di €. 1.500,00, Mascia Cinzia dell'importo di €. 1.000,00, Mangini Teresa dell'importo di €. 2.000,00 e Malerba Paola dell'importo di €. 2.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 133/2023, recante condanna al pagamento di somme dovute a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 133/2023, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascun docente euro 500,00 per ogni anno scolastico di riferimento, per complessivi euro 1.500,00, euro 1.000,00, euro 2.000,00 ed euro 2.500,00. L'Amministrazione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno domandato: l'ordine di pagamento delle somme; la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la nomina preventiva di un commissario ad acta; la condanna alle spese. Il giudice ha verificato la documentazione prodotta, l'efficacia di giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme dovute in forza del giudicato, detratto quanto eventualmente già versato. Ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dai creditori non vincolano l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo giudiziale, gli artt. 1282 e seguenti del codice civile e le ulteriori disposizioni applicabili. Sono dovuti anche gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese collegate al titolo, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Non è stata invece riconosciuta la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, il quale potrà essere attivato dai creditori dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l'esecuzione entro sessanta giorni, determinando definitivamente il dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Costituiscono i parametri legali per la verifica della debenza, della misura e della decorrenza degli interessi sul credito riconosciuto dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la disciplina delle spese processuali e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni processuali civili compatibili.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando sia decorso il termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali e l'obbligazione non sia stata adempiuta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo giudiziale; l'importo indicato dal creditore non vincola pertanto l'amministrazione, che deve verificare capitale residuo, pagamenti parziali, misura e decorrenza degli interessi secondo il giudicato e la legge.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine, per compiere gli atti necessari all'esecuzione anche mediante variazioni di bilancio e ulteriori adempimenti contabili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto alla funzione di coazione indiretta all'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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