Sentenza del 28/02/2019 n. 5909 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE Violazioni doganali - Importatore indiretto - Disciplina prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 472 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato una dichiarazione doganale relativa all'importazione di calzature dalla Cina indicando un valore della merce inferiore a quello effettivo risultante dalla fattura di esportazione. A seguito del controllo, l'Agenzia delle Dogane aveva rettificato l'accertamento e irrogato sanzioni per infedele dichiarazione. La ricorrente sosteneva di essere stata indotta in errore dall'importatore mediante una fattura falsa e invocava l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 sull'autore mediato, oltre a contestare la propria colpa e l'insufficienza della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il rappresentante indiretto, quale autore della dichiarazione doganale e operatore professionale, fosse tenuto a una diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 c.c., comprendente sia l'obbligo di informarsi sia quello di verificare attentamente l'esattezza dei dati dichiarati. La significativa incongruità del valore avrebbe potuto essere rilevata mediante il confronto con le schede merceologiche e i valori di settore. Poiché l'errore era imputabile anche a colpa del rappresentante, non ricorreva una vera induzione in errore e l'art. 10 del d.lgs. n. 472 del 1997 non era applicabile. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito; il quarto è stato rigettato e il terzo assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disciplina dell'autore mediato
La disciplina non esonera il rappresentante indiretto quando l'errore nella dichiarazione è dovuto anche alla sua colpa e al mancato impiego della diligenza professionale esigibile.
Art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La responsabilità per la violazione sussiste a titolo di colpa
Le sanzioni tributarie possono essere applicate quando la violazione è imputabile al dichiarante per negligenza, imprudenza o imperizia.
Art. 1176 c.c.
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata
Al doganalista e al rappresentante indiretto è richiesta una diligenza qualificata, superiore a quella dell'operatore comune, che include controlli concreti sulla plausibilità e correttezza dei dati dichiarati.
Art. 201 del Codice doganale comunitario, Reg. CEE n. 2913/1992
La dichiarazione doganale determina l'obbligazione doganale e impone la corretta indicazione degli elementi rilevanti, compreso il valore della merce.
Art. 303, comma 3, del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
Prevede le conseguenze sanzionatorie delle irregolarità o infedeltà nella dichiarazione doganale, compresa l'indicazione di un valore inferiore a quello effettivo.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova; nel caso concreto, tuttavia, la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta sostanzialmente a rivalutare le prove già esaminate dal giudice di merito.
Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Impone che il ricorso per cassazione individui specificamente le affermazioni giuridiche della sentenza asseritamente contrastanti con le norme invocate; non è sufficiente proporre una diversa lettura dei fatti.
Art. 384, comma 1, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto applicabile alla fattispecie.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- Il rappresentante indiretto in dogana non è un semplice tramite materiale: poiché presenta la dichiarazione in proprio nome, assume obblighi di controllo e può essere sanzionato per dati inesatti.
- L'errore causato da informazioni o documenti falsi dell'importatore non esclude automaticamente la responsabilità del rappresentante. L'esimente dell'autore mediato opera solo se il rappresentante ha adottato tutta la diligenza professionale esigibile e non aveva possibilità ragionevole di rilevare l'errore.
- Quando il valore dichiarato è manifestamente incongruo rispetto ai valori normalmente praticati nel settore, il professionista deve svolgere verifiche ulteriori, anche utilizzando banche dati, schede merceologiche e informazioni di mercato.
- La responsabilità sanzionatoria può sussistere anche senza partecipazione alla falsificazione: è sufficiente una condotta colposa consistente nell'omessa verifica dei dati dichiarati.
- In cassazione non è normalmente possibile sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio processuale rilevante.
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