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Sentenza

Sentenza del 16/12/2020 n. 2826 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 173/2020 IMU - avviso di accertamento - notifica a mezzo agenzie private - legittimità - notifica - vizi - proposizione del ricorso - sanatoria nullità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU anno 2014 per euro 543,00; il ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'avviso perché eseguita da un operatore postale privato (agenzia privata), invocando la riserva a favore di Poste Italiane sulla modalità della raccomandata con avviso di ricevimento.

La decisione

Il Collegio ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittime le notifiche tramite agenzie postali private a decorrere dal 30 aprile 2011, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 8416/2019 che ha escluso la riserva di Poste Italiane sulle raccomandate con ricevuta di ritorno (fatte salve le notifiche degli atti giudiziari e delle violazioni del Codice della Strada). Inoltre il Collegio ha affermato che l'eventuale vizio di notifica è sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per effetto del raggiungimento dello scopo e che la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente sanifica ex tunc la nullità dell'avviso di accertamento, dato che l'avviso è atto provocatorio ad opponendum e il DPR 600/1973 richiama le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c. con applicazione dell'art. 160 c.p.c.

Norme richiamate

  • Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 8416/2019

    Ha stabilito che, dopo il 30 aprile 2011, non esiste più la riserva di Poste Italiane per l'utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno; pertanto le notifiche effettuate da operatori postali privati sono legittime (fatte salve le notifiche di atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada).

  • D.Lgs. 58/2011

    Riferito come il decreto che ha riservato a Poste Italiane le notifiche relative ad atti giudiziari e violazioni del Codice della Strada, venendo così interpretato come non ostativo all'uso di operatori privati per le notifiche degli avvisi tributari dopo il 30/4/2011.

  • Legge 296/2006 (finanziaria 2007), comma 161

    legge 296/2006, comma 161

    Consente la notifica anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento per gli avvisi di accertamento dei tributi locali, elemento che ha peso nell'accertare la legittimità delle notifiche effettuate da operatori postali diversi da Poste Italiane.

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Richiama l'applicazione delle norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile in materia di notificazioni fiscali, rendendo applicabili anche le disposizioni sulla nullità e sulla sanatoria degli atti processuali (art. 156 e 160 c.p.c.).

  • Codice di procedura civile, art. 156

    Prevede che la nullità dell'atto non può essere pronunciata se è stato raggiunto lo scopo per cui l'atto è previsto; il Collegio ha ritenuto applicabile questo principio alla notifica dell'avviso di accertamento tributario.

  • Codice di procedura civile, art. 160

    Richiamato per il rinvio e la conferma della sanatoria della nullità quando l'atto ha raggiunto il proprio scopo, in combinazione con l'art. 156 c.p.c. e con il richiamo operato dal DPR 600/1973.

  • Codice di procedura civile, art. 137 e ss.

    Norme richiamate dal DPR 600/1973 per quanto riguarda le regole generali sulle notificazioni e le relative nullità/sanatorie.

  • Codice di procedura civile, art. 374

    Stabilisce il vincolo per le altre sezioni alle decisioni delle Sezioni Unite, motivo per cui le precedenti linee giurisprudenziali contrastanti devono uniformarsi alla sentenza 8416/2019.

Massime di principio

  • Dalla data del 30 aprile 2011 le notifiche tramite operatori postali privati sono generalmente legittime per gli avvisi di accertamento tributario, salvo che si tratti di atti giudiziari o violazioni del Codice della Strada espressamente riservati a Poste Italiane.
  • Un vizio formale della notifica dell'avviso di accertamento può essere sanato se l'atto ha raggiunto il suo scopo (ossia se il destinatario ha effettivamente ricevuto conoscenza dell'atto) in base agli artt. 156 e 160 c.p.c.; la tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente è prova di aver raggiunto lo scopo e produce effetto sanante ex tunc.
  • L'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum: la finalità della notifica è consentire l'impugnazione; se questa finalità è conseguita (es. il contribuente ha ricevuto e ha impugnato tempestivamente), la nullità formale perde rilievo.
  • In situazioni simili, per contestare con successo la notifica è utile provare l'assenza di conoscenza effettiva dell'atto o l'impossibilità di esercitare il diritto di difesa (ad es. mancata ricezione e quindi impossibilità di proporre ricorso nei termini). In assenza di tale prova, la contestazione basata solo sulla modalità di notificazione è destinata a fallire.
  • Le sentenze delle Sezioni Unite vincolano i giudici inferiori; pertanto ogni precedente giurisprudenza difforme sulla legittimità delle notifiche private deve adeguarsi all'orientamento consolidato dalle Sezioni Unite.

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