Cassazione Civile, Ordinanza n. 14198/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito in giudizio chiedendo il risarcimento del danno asseritamente subito per la tardiva e incompleta attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE, che imponevano una adeguata remunerazione per i medici frequentanti le scuole di specializzazione. Essi deducevano di essersi iscritti alle scuole di specializzazione tra il 1979 e il 1990 e di non aver percepito alcuna remunerazione durante tale periodo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendola prescritta; la Corte d'appello aveva confermato. In Cassazione i ricorrenti hanno censurato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva fissato il dies a quo della prescrizione al 27 ottobre 1999, sostenendo che l'orientamento consolidato sulla decorrenza del termine andasse rimeditato; in subordine hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse preclusa dall'art. 360-bis n. 1 c.p.c., poiché contrastava con un orientamento consolidato secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando una pronuncia già resa in fattispecie identica e affermando che la materia della prescrizione non è armonizzata, che il termine ragionevole di dieci anni è compatibile col diritto unionale e che nel caso concreto non vi era alcuna condotta statale che avesse causato la tardività dell'azione. Ha poi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso è dichiarato inammissibile quando la censura si pone in contrasto con l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
La palese e inescusabile infondatezza del ricorso è stata ritenuta indicativa di abuso del processo e ha giustificato la condanna dei ricorrenti a una somma equitativamente determinata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per la maggiorazione del compenso liquidato secondo i parametri forensi.
L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11
È stata indicata come norma che ha riconosciuto la borsa di studio solo a favore dei destinatari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo.
D.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Indicato come intervento di attuazione, tardivo e parziale, delle direttive comunitarie sulla remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata unitamente alle altre direttive come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
Richiamata unitamente alle altre direttive come fonte dell'obbligo di adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
Richiamata quale modifica delle precedenti direttive e come atto che ha imposto l'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee sulla remunerazione dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato sulla questione, il ricorso che proponga una tesi contrastante è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
- In materia di prescrizione di diritti derivanti dal diritto unionale, la normativa prescrizionale resta di competenza nazionale, purché non renda eccessivamente difficile l'esercizio del diritto; un termine decennale è ritenuto ragionevole.
- Non è necessario un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione è già stata risolta in modo identico e il precedente unionale esclude che la mancata o tardiva trasposizione della direttiva impedisca il decorso della prescrizione.
- La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può essere irrogata quando il ricorso appaia manifestamente infondato e proposto in modo abusivo.
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