Sentenza del 30/06/2021 n. 18380 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente: l'Agenzia censurava (1) la mancata valutazione, da parte della CTR, della documentazione contabile acquisita in verifica e quindi l'errata qualificazione degli 'sconti passivi' come commerciali invece che come sconti condizionati/finanziari, con conseguente indebita esclusione dalla tassazione ai fini IRAP; (2) la mancata considerazione dell'interruzione della continuazione delle violazioni e delle conseguenze sul regime sanzionatorio, nonché questioni connesse all'applicabilità della disciplina sanzionatoria nuova vs previgente. La società aveva proposto controricorso e ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, violazione del principio di parità di trattamento, mancanza dell'elemento psicologico per le sanzioni e errata interpretazione di DPR 600/1973 art.26 sul superamento del tasso soglia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al primo motivo ritenendolo fondato: la CTR non ha esaminato la documentazione contabile utile a determinare la natura degli sconti (commerciale vs finanziario) e pertanto la sentenza è stata cassata nella parte relativa all'illegittimità della ripresa a tassazione IRAP degli sconti passivi, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato. Il secondo motivo principale è stato respinto. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte ha altresì confermato la corretta applicazione del D.P.R. 600/1973 art.26 in ordine al superamento, seppur minimo, della soglia del tasso e alla conseguente applicazione della ritenuta maggiore.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Usate come riferimento per i mezzi di prova e i motivi di cassazione connessi alla valutazione della prova documentale e alla motivazione della sentenza impugnata
Codice civile
Richiamato in relazione all'onere della prova e alla necessità di valutare la documentazione contabile per l'accertamento dei fatti
D.Lgs. n. 472/1997
art. 12, commi 5 e 6; art. 3, comma 3; art. 1, comma 2; art. 7, comma 3
Norme richiamate nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione delle violazioni; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più gravosa
D.Lgs. n. 158/2015
art. 15, comma 1, lett. a); art. 16, comma 1, lett. c)
Modifiche normative richiamate dall'Amministrazione per sostenere la diversa disciplina sanzionatoria; la Corte ha negato l'applicazione in malam partem per atti notificati anteriormente
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Applicato letteralmente dalla CTR e confermato dalla Cassazione: se il tasso effettivo supera la soglia (tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi) scatta l'aliquota maggiore per la ritenuta sulle obbligazioni
Principi contabili nazionali (OIC) e giurisprudenza
richiamo a PC-OIC n.12 e a Cass. sez. 5, 10 gennaio 2013, n. 400
Secondo giurisprudenza e principi contabili, gli sconti commerciali rilevano nel valore della produzione ai fini IRAP, mentre gli sconti finanziari costituiscono oneri finanziari e non si deducono dal valore della produzione
Massime di principio
- Il giudice tributario deve sempre esaminare la documentazione contabile acquisita in verifica per qualificare la natura degli sconti: solo gli sconti commerciali sono deducibili ai fini IRAP, mentre gli sconti condizionati/finanziari vanno trattati come oneri finanziari.
- La mera dicitura 'sconto' nei documenti aziendali non è sufficiente: occorre accertare se lo sconto era condizionato (es. legato al ritardo/puntualità del pagamento o ad altre condizioni finanziarie) o incondizionato (commerciale).
- Per le ritenute su interessi, l'eventuale insufficiente effettuazione della ritenuta non può sempre essere sanata unilateralmente con la dichiarazione dei redditi successiva: l'atto di contestazione specifico sulle ritenute può giustificare la separata irrogazione di sanzioni.
- Non è possibile applicare retroattivamente una disciplina sanzionatoria più grave se l'atto impositivo è stato notificato quando ancora era applicabile la disciplina previgente; la norma più gravosa non opera in malam partem.
- La disciplina del D.P.R. 600/1973 art.26 si applica in modo rigoroso: anche un lieve superamento della soglia del tasso comporta l'applicazione della ritenuta prevista per i casi di superamento.
- Se il giudice di merito riduce le sanzioni o decide in modo che implicitamente rigetta la domanda di annullamento totale, non sussiste in genere vizio di omessa pronuncia su quesiti connessi.
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