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Sentenza

Sentenza del 30/06/2021 n. 18380 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva parzialmente accolto l'appello della contribuente: l'Agenzia censurava (1) la mancata valutazione, da parte della CTR, della documentazione contabile acquisita in verifica e quindi l'errata qualificazione degli 'sconti passivi' come commerciali invece che come sconti condizionati/finanziari, con conseguente indebita esclusione dalla tassazione ai fini IRAP; (2) la mancata considerazione dell'interruzione della continuazione delle violazioni e delle conseguenze sul regime sanzionatorio, nonché questioni connesse all'applicabilità della disciplina sanzionatoria nuova vs previgente. La società aveva proposto controricorso e ricorso incidentale deducendo, tra l'altro, violazione del principio di parità di trattamento, mancanza dell'elemento psicologico per le sanzioni e errata interpretazione di DPR 600/1973 art.26 sul superamento del tasso soglia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale limitatamente al primo motivo ritenendolo fondato: la CTR non ha esaminato la documentazione contabile utile a determinare la natura degli sconti (commerciale vs finanziario) e pertanto la sentenza è stata cassata nella parte relativa all'illegittimità della ripresa a tassazione IRAP degli sconti passivi, con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto richiamato. Il secondo motivo principale è stato respinto. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato in tutte le sue parti. La Corte ha altresì confermato la corretta applicazione del D.P.R. 600/1973 art.26 in ordine al superamento, seppur minimo, della soglia del tasso e alla conseguente applicazione della ritenuta maggiore.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 115 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Usate come riferimento per i mezzi di prova e i motivi di cassazione connessi alla valutazione della prova documentale e alla motivazione della sentenza impugnata

  • Codice civile

    Richiamato in relazione all'onere della prova e alla necessità di valutare la documentazione contabile per l'accertamento dei fatti

  • D.Lgs. n. 472/1997

    art. 12, commi 5 e 6; art. 3, comma 3; art. 1, comma 2; art. 7, comma 3

    Norme richiamate nella censura sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione delle violazioni; la Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina più gravosa

  • D.Lgs. n. 158/2015

    art. 15, comma 1, lett. a); art. 16, comma 1, lett. c)

    Modifiche normative richiamate dall'Amministrazione per sostenere la diversa disciplina sanzionatoria; la Corte ha negato l'applicazione in malam partem per atti notificati anteriormente

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Applicato letteralmente dalla CTR e confermato dalla Cassazione: se il tasso effettivo supera la soglia (tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi) scatta l'aliquota maggiore per la ritenuta sulle obbligazioni

  • Principi contabili nazionali (OIC) e giurisprudenza

    richiamo a PC-OIC n.12 e a Cass. sez. 5, 10 gennaio 2013, n. 400

    Secondo giurisprudenza e principi contabili, gli sconti commerciali rilevano nel valore della produzione ai fini IRAP, mentre gli sconti finanziari costituiscono oneri finanziari e non si deducono dal valore della produzione

Massime di principio

  • Il giudice tributario deve sempre esaminare la documentazione contabile acquisita in verifica per qualificare la natura degli sconti: solo gli sconti commerciali sono deducibili ai fini IRAP, mentre gli sconti condizionati/finanziari vanno trattati come oneri finanziari.
  • La mera dicitura 'sconto' nei documenti aziendali non è sufficiente: occorre accertare se lo sconto era condizionato (es. legato al ritardo/puntualità del pagamento o ad altre condizioni finanziarie) o incondizionato (commerciale).
  • Per le ritenute su interessi, l'eventuale insufficiente effettuazione della ritenuta non può sempre essere sanata unilateralmente con la dichiarazione dei redditi successiva: l'atto di contestazione specifico sulle ritenute può giustificare la separata irrogazione di sanzioni.
  • Non è possibile applicare retroattivamente una disciplina sanzionatoria più grave se l'atto impositivo è stato notificato quando ancora era applicabile la disciplina previgente; la norma più gravosa non opera in malam partem.
  • La disciplina del D.P.R. 600/1973 art.26 si applica in modo rigoroso: anche un lieve superamento della soglia del tasso comporta l'applicazione della ritenuta prevista per i casi di superamento.
  • Se il giudice di merito riduce le sanzioni o decide in modo che implicitamente rigetta la domanda di annullamento totale, non sussiste in genere vizio di omessa pronuncia su quesiti connessi.

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