Sentenza n. 5384/2026 - Napoli, Sezione 6
per ottenere l’accertamento del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita, con il calcolo del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 (aumento di sei scatti ai fini del calcolo della liquidazione dell'indennità di buonuscita e della base pensionabile) e consequenziale condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’INPS di riconoscere l’incremento di sei scatti stipendiali ai fini della riliquidazione del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ex poliziotto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, collocato a riposo a domanda dal 1° novembre 2022 dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987, consistente nell’attribuzione di sei scatti del 2,50 per cento sull’ultimo stipendio ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, nonché la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze del TFS, con interessi e rivalutazione. L’INPS ha resistito, sostenendo, tra l’altro, che la domanda di pensionamento dovesse essere presentata entro sessanta giorni dalla maturazione dei requisiti e sollevando un’eccezione di incostituzionalità della disciplina.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda principale, in applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il beneficio spetta al personale collocato a riposo a domanda appartenente a tutte le forze di polizia, civili o militari, quando ricorrano i requisiti di almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha respinto l’eccezione dell’INPS relativa al termine di sessanta giorni: la sua inosservanza non comporta decadenza dal beneficio, poiché il termine serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità, richiamando la base legislativa specifica del beneficio e la discrezionalità del legislatore nell’estenderlo a determinate categorie del comparto sicurezza. Ha quindi riconosciuto il diritto alla rideterminazione del TFS includendo i sei scatti nella base di calcolo e ha condannato l’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali. Ha negato la rivalutazione monetaria, in quanto il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. 412/1991. Spese a carico dell’INPS, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e restituzione del contributo unificato effettivamente versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
la giurisprudenza amministrativa, dopo iniziali incertezze, è infatti ormai costantemente orientata nel senso che il beneficio in questione spetti al personale collocato a riposo a domanda di tutte le forze di polizia – sia a ordinamento civile che a ordinamento militare – alle sole condizioni che l’interessato abbia raggiunto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti spetta al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda, civile o militare, se ha raggiunto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987
l’inosservanza di tale onere non determina la decadenza dal beneficio, dato che esso è soltanto funzionale a “a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo” secondo quanto prevede il comma 3 del citato articolo 6-bis
Il termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo e la sua inosservanza non determina la decadenza dal beneficio.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Deve invece negarsi la rivalutazione monetaria essendo il cumulo con gli interessi vietato dall'articolo 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 (come da costante giurisprudenza in materia).
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta cumulativamente agli interessi sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall’art. 6-bis del d.l. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, a ordinamento civile o militare, collocato a riposo a domanda che abbia compiuto almeno 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L’inosservanza del termine di sessanta giorni per presentare la domanda di pensionamento non determina la decadenza dal beneficio dei sei scatti: il termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- La rivalutazione monetaria non può essere cumulata con gli interessi legali sulle somme dovute, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della l. 412/1991.
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