Cassazione Civile, Ordinanza n. 35096/2022 del 29/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto privato aveva proposto opposizione a un preavviso di iscrizione ipotecaria nei confronti di INPS e Agenzia delle Entrate-Riscossione; il Tribunale aveva accolto l'opposizione e condannato le controparti alle spese. In appello, il soccombente sul punto delle spese aveva chiesto una liquidazione più elevata secondo i parametri del D.M. 55/2014. La Corte d'appello aveva aumentato l'importo liquidato per il primo grado ma aveva compensato le spese del secondo grado, ritenendo che l'accoglimento fosse solo parziale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c. e dell'art. 132 n. 4 c.p.c., sostenendo che la compensazione non fosse giustificabile perché il gravame sarebbe stato accolto in modo sostanzialmente conforme alla richiesta formulata, limitata alla liquidazione secondo il D.M. 55/2014, e che la motivazione fosse solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la Corte d'appello aveva dato una motivazione espressa sulla compensazione delle spese, richiamando l'accoglimento solo parziale del motivo di appello e della richiesta di liquidazione degli onorari rispetto alla domanda originaria. Ha inoltre rilevato che dalle conclusioni e dalla parte argomentativa dell'atto di appello emergeva una pretesa di liquidazione superiore rispetto a quella riconosciuta, sicché l'accoglimento parziale era effettivo e legittimava la compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di legittimità, perché l'INPS non ha svolto difese e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è il parametro dedotto per censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte della sentenza impugnata
art. 91 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma sulle spese di lite, la cui applicazione sarebbe stata erronea
art. 92 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla compensazione delle spese, ritenuta invece giustificata dall'accoglimento parziale
art. 118, comma 2, disp. att. c.p.c.
invocato insieme alle altre norme per sostenere l'apparenza o insufficienza della motivazione
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato per contestare la motivazione della sentenza d'appello, ma la Corte di cassazione ha escluso la mancanza di motivazione
D.M. 55/2014
richiamato quale criterio di liquidazione dei compensi professionali, rispetto al quale il ricorrente sosteneva che la propria domanda fosse stata accolta
art. 13 comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13 comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002
richiamato come base del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite può essere legittimamente disposta quando il gravame sia accolto solo parzialmente, anche se la parte impugnante ottenga un risultato economico migliorativo rispetto alla decisione di primo grado.
- Ai fini della valutazione dell'accoglimento parziale non conta solo il dispositivo delle conclusioni formulate in appello, ma anche il contenuto complessivo dell'atto di impugnazione, inclusa la parte argomentativa che delimita la pretesa devoluta al giudice.
- La motivazione sulla compensazione delle spese è sufficiente quando la sentenza di merito indichi in modo espresso la ragione posta a fondamento della decisione, senza necessità di formule particolarmente elaborate.
- La deduzione di motivazione apparente non è fondata se la sentenza di merito contiene un chiaro riferimento al criterio utilizzato per regolare le spese e tale criterio sia coerente con l'esito solo parziale del gravame.
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