Sentenza n. 532/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione 23 dicembre 2024 n. 47-29786 con cui il Consiglio Regionale per il Piemonte ha nominato il signor Giovanni RAVALLI Garante per l’infanzia e l’adolescenza; - delle valutazioni e dei verbali 05.12.2024 n. 6 e 09.12.2024 n. 7 con cui la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio Regionale del Piemonte ha esaminato le candidature degli aspiranti Garanti per l’infanzia e l’adolescenza; - dei risultati dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione consultiva per le nomine in merito al possesso dei requisiti richiesti per la nomina alla carica di Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Piemonte; - di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente od attuativo, ancorché non conosciuto quanto a data e contenuto, in relazione ai quali si formula riserva di proposizione di motivi aggiunti di ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nomina regionale del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, unitamente agli atti della Commissione consultiva sulle candidature
Esito
Favorevole al resistente (ente nominante e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte che aveva nominato il controinteressato Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nonché le valutazioni e i verbali della Commissione consultiva per le nomine. Ha dedotto: 1) violazione della disciplina relativa ai requisiti di accesso, poiché il titolo di Magistero in Scienze Religiose conseguito dal candidato nominato presso un istituto pontificio non sarebbe stato equipollente a una laurea italiana in discipline giuridiche o umanistiche; 2) violazione del requisito della competenza giuridico-amministrativa sui diritti dei minori, sull’età evolutiva e sulla famiglia, ritenendo insufficiente l’esperienza maturata nel contrasto al bullismo scolastico; 3) tardività della candidatura, poiché il controinteressato avrebbe comunicato la rinuncia il 3 novembre 2024 e riproposto la candidatura il 5 novembre 2024, oltre il termine del 9 ottobre 2024, con conseguente violazione del termine previsto dall’avviso, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e dai rilievi già considerati in sede cautelare, poiché le censure sono risultate infondate o comunque non adeguatamente provate. Quanto al titolo di studio, ha ritenuto il Magistero in Scienze Religiose pertinente all’ampia categoria delle discipline umanistiche. Ha inoltre valorizzato la durata quinquennale del corso, il numero degli esami sostenuti e il successivo dottorato, richiamando il d.P.R. 175/2012, che equipara determinati diplomi accademici di magistero in scienze religiose ai fini dell’insegnamento della religione cattolica. Ha osservato anche che l’avviso richiedeva genericamente una laurea, senza distinguere tra laurea triennale e quinquennale. Quanto alla competenza ed esperienza, il Collegio ha riconosciuto l’elevata discrezionalità propria della scelta del Garante e ha ritenuto rilevanti sia l’esperienza nel contrasto al bullismo in ambito adolescenziale sia le esperienze amministrative e sociosanitarie maturate come consigliere comunale e assessore all’istruzione. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato propri titoli da contrapporre a quelli del candidato scelto. Quanto alla pretesa tardività, ha escluso che la breve comunicazione di rinuncia, descritta come ambigua, seguita dopo meno di quarantotto ore dall’annullamento della comunicazione, potesse produrre un effetto eliminatorio della candidatura, anche considerando l’informalità della procedura, non assimilabile a una gara o a un concorso. Le spese sono state compensate in ragione delle caratteristiche della procedura.
Norme richiamate
l.r. Piemonte 9 dicembre 2009, n. 31
Disciplina la carica e la procedura di individuazione del Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, compresi i requisiti dei candidati.
d.P.R. 20 agosto 2012, n. 175
un diploma accademico di magistero in scienze religiose rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013-2014 da un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede
È stato richiamato per riconoscere la rilevanza del diploma accademico di magistero in scienze religiose ai fini dell’insegnamento della religione cattolica e, nel caso concreto, per ritenere soddisfatto il requisito di studio richiesto dall’avviso.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dal ricorrente in relazione al dedotto difetto di motivazione; la censura è stata respinta insieme al motivo sulla tardività della candidatura.
Massime di principio
- Quando un avviso richiede genericamente il possesso di una laurea in discipline umanistiche senza specificare la classe, il livello o l’equipollenza formale del titolo, la riconducibilità del titolo a tale ampia area disciplinare può essere valutata sostanzialmente, tenendo conto della struttura, della durata e del percorso accademico complessivo.
- Nelle procedure di nomina a incarichi di garanzia caratterizzate da ampia discrezionalità, il sindacato giurisdizionale sulla valutazione dell’idoneità dei candidati resta circoscritto ai casi di manifesta irragionevolezza, travisamento o carenza istruttoria adeguatamente dimostrati.
- La valutazione dell’esperienza richiesta per un incarico pubblico può tenere conto di un insieme articolato di attività professionali, amministrative e sociosanitarie pertinenti alle finalità dell’incarico, non essendo necessariamente limitata a esperienze formalmente identiche a quelle descritte nell’avviso.
- In una procedura informale di nomina, la comunicazione ambigua di rinuncia alla candidatura, seguita dopo un brevissimo intervallo dalla revoca della rinuncia, non determina automaticamente l’esclusione del candidato quando non si sia consolidato un affidamento procedimentale contrario o non siano compromesse la par condicio e la regolarità della selezione.
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