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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40990/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Ha dedotto tre censure: 1) vizio di motivazione per la mancata assoluzione e, in particolare, per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo; 2) vizio di motivazione sulla mancata disapplicazione della recidiva; 3) vizio di motivazione sulla dichiarazione di abitualità. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi ripetitivi rispetto a doglianze già esaminate e disattese in appello, non adeguatamente confrontati con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica, congrua e corretta in diritto: quanto al primo motivo, ha valorizzato il dolo generico del delitto contestato e la consapevolezza, quantomeno, della percezione di pensione da parte della stessa imputata e del padre; quanto al secondo, ha ritenuto non censurata adeguatamente la valutazione di una spiccata propensione a trasgredire i precetti penali, tale da giustificare il mantenimento della recidiva; quanto al terzo, ha giudicato congrua la dichiarazione di abitualità fondata sulle numerose pregresse condanne, anche per reati di particolare gravità, considerate indice di una prognosi abitualmente recidivante. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002

    Il delitto contestato è punito a titolo di dolo generico; la motivazione di merito è stata ritenuta corretta nel desumere la consapevolezza rilevante ai fini soggettivi da elementi fattuali riguardanti i redditi e la pensione percepita.

  • Cassa delle ammende

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile è stata applicata la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una puntuale critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
  • Quando il reato è punito a titolo di dolo generico, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta da circostanze fattuali che rendano non plausibile l'ignoranza dell'elemento rilevante della fattispecie.
  • Le censure sulla recidiva devono confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito, che può valorizzare la personalità dell'imputato e il suo quadro criminale per ritenere una spiccata propensione a delinquere.
  • La dichiarazione di abitualità può essere sorretta da pregresse condanne numerose e di particolare gravità, se tali elementi rendono ragionevole una prognosi di abituale recidiva e di radicamento della tendenza delittuosa.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

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