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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10105 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Alatri ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo un errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione n. 29601/2011. La sentenza aveva erroneamente ritenuto che il Comune non si fosse costituito e non avesse partecipato al giudizio di legittimità, dichiarando quindi il non luogo a provvedere sulle spese in suo favore. Dal verbale d'udienza e dall'intestazione della sentenza risultava invece che il Comune si era regolarmente costituito mediante controricorso e aveva partecipato all'udienza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'errore di fatto revocatorio previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. Ha revocato la precedente sentenza limitatamente all'omessa pronuncia sulle spese e, decidendo nel merito, ha condannato in solido S.P. e S.G. a rimborsare al Comune di Alatri le spese del precedente giudizio di legittimità, liquidate in 1.300 euro, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. Le spese del giudizio di revocazione sono state invece compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Consente di impugnare per revocazione le sentenze della Corte di cassazione quando ricorre un errore di fatto, nei casi previsti dalla legge.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Prevede la revocazione quando la sentenza è fondata su un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, come l'erronea percezione dell'inesistenza di una costituzione o di un'attività processuale.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto può essere utilizzata quando il giudice attribuisce agli atti processuali un contenuto oggettivamente diverso da quello che risulta dal fascicolo, purché l'errore sia immediatamente rilevabile e non consista in una valutazione giuridica.
  • Verbali d'udienza, intestazioni delle sentenze e atti di costituzione sono elementi idonei a dimostrare la partecipazione effettiva di una parte al giudizio.
  • Se una sentenza omette di pronunciarsi sulle spese perché ritiene erroneamente che una parte non si sia costituita, l'errore può essere corretto mediante revocazione e il giudice può decidere sulle spese nel giudizio rescissorio.
  • La parte soccombente nel giudizio principale può essere condannata a rifondere le spese alla parte vittoriosa che si sia regolarmente costituita, anche se la sentenza originaria aveva erroneamente escluso tale costituzione.
  • Le spese del giudizio di revocazione possono essere compensate quando l'impugnazione serve esclusivamente a correggere un errore materiale o percettivo della precedente decisione.

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