Sentenza n. 15435/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della graduatoria dei vincitori pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia il 12.11.2025 nonché della graduatoria degli idonei non vincitori relative al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area assistenti, già area funzionale seconda, nonché del relativo provvedimento di validazione e approvazione (sebbene non conosciuto), nelle parti di interesse; - dei verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli di parte ricorrente, e in particolare del verbale della Commissione dell’11.11.2025 (per come citato nell’avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito ministeriale), sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. gli avvisi di scelta e di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati sul sito ministeriale nonché l’elenco sedi disponibili, assegnate e residue, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; c. il bando di concorso, laddove interpretato in senso lesivo per gli interessi di parte ricorrente; d. la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica- Ufficio per i concorsi e il reclutamento, acquisita con prot. m_dg.DOG 29/01/2024. 0022133 e con cui il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria viene autorizzato a svolgere direttamente il concorso in oggetto, ove lesiva; e. l’avviso del 13.11.2025 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, ove di interesse; per l’accertamento - del diritto del ricorrente al riconoscimento della riserva; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare la posizione di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti del medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria finale del concorso per 1.000 posti di conducente di automezzi, nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente la riserva dei posti collegata al servizio militare volontario, e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori, ha contestato il mancato riconoscimento della riserva dei posti prevista per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Ha dedotto violazione e falsa applicazione del bando e degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. 66/2010, dell’art. 18 del d.lgs. 40/2017, dell’art. 1 del d.P.R. 487/1994 e di ulteriori disposizioni costituzionali e del Codice dell’ordinamento militare; ha inoltre lamentato irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento e violazione della par condicio e del buon andamento. Ha sostenuto che il proprio servizio volontario militare, dichiarato nella domanda, dovesse attribuirgli il beneficio della riserva, richiamando l’equiparazione del servizio civile volontario a quello militare. Il punteggio attribuito per i titoli non era invece contestato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. È risultato decisivo che nella domanda il candidato avesse selezionato «Riserva dei posti per l’accesso ai concorsi pubblici: No», pur dichiarando il servizio militare tra le esperienze lavorative e indicando il congedo senza demerito come titolo di preferenza, titolo distinto dalla riserva e rilevante soltanto a parità di titoli e merito. Il bando richiedeva di indicare espressamente negli appositi spazi la titolarità delle riserve e stabiliva che fossero valutati solo i titoli dichiarati negli spazi pertinenti e completi delle informazioni necessarie. L’amministrazione aveva quindi correttamente riconosciuto la preferenza, ma non poteva attribuire d’ufficio una riserva non dichiarata nella sezione apposita. Il principio di autoresponsabilità del candidato impedisce di rimediare all’errore di compilazione mediante soccorso istruttorio, che altererebbe la par condicio. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 2 e 3, del bando di concorso
il 30% (trenta per cento) dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito” e “a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei posti
Il bando distingue la riserva per i volontari delle Forze armate da quella per gli operatori volontari del servizio civile universale; il beneficio presuppone la titolarità della specifica categoria di riserva e la sua corretta dichiarazione nella domanda.
art. 9 del bando di concorso
nella domanda il ricorrente ha dichiarato di vantare un “titolo di preferenza” ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, ossia di un titolo da valutare “a parità di titoli e di merito” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 487 del 1994, quale rientrante tra i Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
La preferenza dichiarata opera solo in caso di parità di titoli e merito e non equivale alla riserva di posti, che costituisce un titolo distinto.
art. 2, comma 3, del bando di concorso
la partecipazione al concorso obbliga i candidati all’accettazione integrale delle disposizioni del presente bando
Il candidato che partecipa è tenuto a conformarsi alle regole del bando, comprese quelle sulla dichiarazione dei titoli di riserva.
art. 4, comma 4, del bando di concorso
nell’apposito modulo di presentazione della domanda di ammissione, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: (…) m. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando
La titolarità delle riserve deve essere indicata nella specifica sezione della domanda; la dichiarazione di un’esperienza in altro campo del modulo non sostituisce tale indicazione.
art. 8, comma 2, del bando di concorso
la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. (…) Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
La commissione valuta soltanto i titoli dichiarati nello spazio appositamente previsto e corredati delle informazioni richieste; non può attribuire una riserva sulla base di una dichiarazione collocata in una sezione diversa.
art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
nell’apposito modulo di presentazione della domanda di ammissione, tenuto conto dell’effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: (…) m. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando
La dichiarazione relativa ai requisiti e alla titolarità delle riserve è resa dal candidato mediante autocertificazione, secondo le modalità e negli spazi prescritti dal bando.
art. 5, comma 1, lett. g), d.P.R. 487/1994
nella domanda il ricorrente ha dichiarato di vantare un “titolo di preferenza” ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, ossia di un titolo da valutare “a parità di titoli e di merito” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. g), del d.P.R. n. 487 del 1994, quale rientrante tra i Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
Il titolo di preferenza previsto per i militari volontari congedati senza demerito rileva a parità di titoli e merito e non attribuisce, di per sé, la riserva dei posti.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, quando il bando impone di dichiarare la titolarità delle riserve in un’apposita sezione della domanda e prevede che siano valutati soltanto i titoli ivi inseriti, l’amministrazione non può riconoscere d’ufficio una riserva non indicata, anche se l’esperienza che ne costituisce il presupposto è stata menzionata altrove nella domanda.
- Il titolo di preferenza che opera a parità di titoli e merito è distinto dal titolo di riserva dei posti: la dichiarazione del primo non vale come richiesta o dichiarazione del secondo.
- In una procedura concorsuale, il principio di autoresponsabilità comporta che il candidato sopporti le conseguenze dell’errata compilazione della domanda; il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare o correggere una dichiarazione sostanziale omessa quando ciò comporterebbe una violazione della par condicio.
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