Cassazione Civile, Ordinanza n. 11235/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, ai fini IRPEG e IRAP, rettificando in aumento il reddito d'impresa della società per euro 162.900,00. La ripresa a tassazione riguardava il costo sostenuto per l'acquisto di supporti informatici contenenti piani operativi di fabbricazione e procedure esecutive per la realizzazione di travi saldate, costo ritenuto non inerente perché la società, secondo l'Ufficio, svolgeva solo attività di commercializzazione, non disponeva dei macchinari necessari né di personale tecnico, e la lavorazione era svolta dalla società controllata. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR aveva confermato; l'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma nel corso del giudizio la parte resistente depositava domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. La Corte rilevava che la domanda era stata presentata e che non risultava depositato un diniego, sicché il giudizio doveva estinguersi; la mancata notificazione all'Agenzia dei documenti impediva una pronuncia di cessata materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. Ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso dell'Agenzia, poiché la sopravvenuta definizione agevolata ha determinato l'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione del ricorso in camera di consiglio
d.l. 31 agosto 2016, n. 168
indicato come fonte di modifica dell'art. 375 c.p.c. e di introduzione dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la presentazione della domanda di definizione agevolata, in assenza di diniego depositato in atti, determina l'estinzione del giudizio; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
l. 17 dicembre 2018, n. 136
legge di conversione del d.l. n. 119/2018
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nel caso di estinzione per definizione agevolata
Cass. 07/06/2018, n. 14782
richiamata a sostegno dell'esclusione del pagamento del cd. doppio contributo unificato
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, quando non risulti depositato un diniego, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
- In presenza di definizione agevolata ritualmente perfezionata nei termini rilevanti per il processo, la Corte non può pronunciare la cessata materia del contendere se gli atti non risultano notificati alla controparte, ma deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
- La sopravvenuta definizione agevolata assorbe l'esame delle censure di merito proposte nel ricorso per cassazione.
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