Cassazione Civile, Ordinanza n. 14034/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti, tra gli altri, di due garanti di una società debitrice, per il saldo passivo di tre rapporti di conto corrente. Gli ingiunti opposero il decreto contestando, per quanto qui rileva, sia la legittimazione attiva della banca, sostenendo che il credito fosse stato ceduto a terzi prima del ricorso monitorio, sia la loro liberazione dalla fideiussione ex art. 1956 c.c., assumendo che la banca avesse concesso e mantenuto ulteriore credito alla società in presenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali, senza loro autorizzazione. Nel giudizio intervenne la cessionaria del credito. Il tribunale rigettò l'opposizione; la corte d'appello revocò il decreto per difetto di legittimazione della banca originaria ma accolse la pretesa della cessionaria intervenuta e condannò i fideiussori al pagamento in favore di quest'ultima, escludendo anche la liberazione ex art. 1956 c.c. per difetto di prova del peggioramento patrimoniale e valorizzando la clausola che poneva a carico dei garanti l'onere di informarsi. I fideiussori proposero ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 183, comma 6, 112 e 346 c.p.c. per avere la corte d'appello accolto domande della cessionaria che si assumevano tardive e non riproposte, e omesso esame di fatti decisivi circa la liberazione ex art. 1956 c.c. La Corte di cassazione rigettò quel ricorso con ordinanza. Contro tale ordinanza i medesimi proposero ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., articolando tre censure: falsa percezione del contenuto del ricorso originario quanto all'autosufficienza del primo motivo; erronea supposizione della riproposizione in appello delle domande della cessionaria, con conseguente ritenuta coincidenza tra chiesto e pronunciato; falsa qualificazione come censura di merito del motivo sull'art. 1956 c.c. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma contestassero valutazioni giuridiche e interpretative compiute nella precedente ordinanza di legittimità.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che nessuno dei tre motivi deducesse un vero errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., poiché le censure miravano in realtà a contestare giudizi di ammissibilità, interpretazione del ricorso originario e lettura degli atti processuali. In particolare, l'asserito difetto di autosufficienza del primo motivo del ricorso per cassazione era frutto di una valutazione giuridica; l'affermazione sulla coincidenza tra chiesto e pronunciato derivava da un apprezzamento degli atti di appello; la censura relativa all'art. 1956 c.c. atteneva alla qualificazione del motivo come diretto a sollecitare una rivalutazione del merito. Seguendo i principi delle Sezioni Unite sull'errore revocatorio della Corte di cassazione, la pronuncia ha quindi confermato la precedente decisione e ha condannato i ricorrenti alle spese, disponendo anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1956 c.c.
La liberazione del fideiussore non è ravvisabile in assenza di prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore e del comportamento della banca contrario a buona fede; la clausola che impone al garante di informarsi viene valorizzata nel giudizio di merito.
art. 183, comma 6, c.p.c.
La dedotta violazione delle preclusioni assertive è stata reputata, nel giudizio di legittimità, irrilevante o comunque non scrutinabile in revocazione se la doglianza non è autosufficiente e se l'intervento del legittimato può avvenire anche successivamente nel processo.
art. 112 c.p.c.
Non sussiste ultrapetizione quando la corte d'appello condanna al pagamento della stessa somma richiesta dalla creditrice, ravvisandosi piena coincidenza tra chiesto e pronunciato.
art. 346 c.p.c.
La censura relativa alla mancata riproposizione in appello delle domande o eccezioni è stata ritenuta insussistente alla luce della lettura degli atti compiuta dalla Corte.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di norme processuali e sostanziali nel ricorso per cassazione originario.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito; l'omesso esame deve riguardare fatti decisivi, non una diversa lettura delle risultanze processuali.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammissibile solo per errori di fatto interni al giudizio di legittimità, non per errori di giudizio o di interpretazione degli atti.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una svista percettiva, oggettiva e decisiva, relativa a un fatto non controverso e immediatamente verificabile dagli atti.
art. 375 c.p.c.
La nuova formulazione richiamata dalla Corte è stata evocata ai fini della trattazione camerale del ricorso per revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile solo quando l'errore denunciato consista in una svista percettiva su un fatto interno agli atti di legittimità, non quando si contesti la valutazione giuridica, l'interpretazione dei motivi o la lettura degli atti processuali.
- Non integra errore di fatto revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omesso esame o della falsa percezione del contenuto di un atto, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione di ammissibilità del motivo di ricorso o del suo contenuto sostanziale.
- L'errore revocatorio non è configurabile quando il giudice si sia comunque pronunciato sul punto controverso, anche sinteticamente o con motivazione aggiuntiva: in tal caso l'eventuale vizio attiene al giudizio, non alla percezione del fatto.
- La denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede di dimostrare una vera pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda; non sussiste ultrapetizione se la decisione si limita a confermare la stessa pretesa quantitativa già avanzata dalla parte attrice o interveniente.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle risultanze istruttorie; deve riguardare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- Nelle controversie sulla liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., il giudice di merito deve verificare il concreto peggioramento della situazione patrimoniale del debitore e il comportamento della banca, senza che il sindacato di legittimità possa essere trasformato in un terzo grado di merito.
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