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Ordinanza

Ordinanza n. 584/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Provvedimento di Diniego n.163183/2024 apertura autolavaggio nel Comune di Giugliano.

Giustizia amministrativa202600831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire per la realizzazione di un autolavaggio in zona omogenea D2

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale relativo alla richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un autolavaggio su un'area classificata in zona omogenea D2, destinata ad artigianato e piccola industria, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento. A sostegno del periculum in mora ha dedotto che l'opera oggetto del diniego costituirebbe un corpo unico con un fabbricato preesistente e legittimo e che l'eventuale demolizione dell'opera ritenuta abusiva potrebbe provocare il cedimento strutturale del manufatto legittimo. Il testo non riporta ulteriori motivi di legittimità dedotti contro il diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto non pertinenti alla controversia le ragioni addotte per dimostrare il danno grave e irreparabile, poiché esse riguardavano una demolizione e il rischio di cedimento strutturale, mentre il provvedimento impugnato era un diniego di permesso di costruire. Ha inoltre affermato che il diniego di un permesso di costruire incide su un interesse pretensivo, normalmente difficilmente suscettibile di tutela cautelare, salvo che il ricorrente fornisca solide motivazioni sul possibile danno grave e irreparabile; nel caso concreto tale dimostrazione è stata ritenuta del tutto assente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 in favore del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; la sospensione è stata negata per l'insussistenza di una dimostrazione pertinente e concreta del danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare contro il diniego di un permesso di costruire richiede una dimostrazione concreta, pertinente e solida del danno grave e irreparabile derivante dall'efficacia del diniego; allegazioni riferite a un diverso provvedimento o a una diversa attività amministrativa non sono idonee a integrare il periculum in mora.
  • Poiché il diniego di un titolo edilizio incide su un interesse pretensivo, la tutela cautelare non può fondarsi sulla sola mancata realizzazione dell'intervento, ma necessita di specifiche circostanze che rendano attuale e irreparabile il pregiudizio lamentato.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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