Cassazione Civile, Ordinanza n. 03629/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un professionista ha impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento emessa per il mancato pagamento di una cartella relativa a IRPEF, IVA e IRAP per un’annualità d’imposta, deducendo: l’inesistenza/nullità/inefficacia della notificazione della cartella presupposta; la prescrizione della pretesa tributaria; il mancato invio della comunicazione bonaria. I giudici di merito hanno ritenuto regolare la notifica della cartella e hanno respinto il ricorso e l’appello. In cassazione il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari, sostenendo che la notifica eseguita ex art. 140 c.p.c. fosse illegittima per difetto del presupposto della temporanea irreperibilità e delle ricerche necessarie; 2) violazione delle norme sulla notifica e dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta mancata effettiva ricezione della raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c.; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla conoscibilità del domicilio abituale risultante da un albo professionale; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 26 d.P.R. 602/1973, per avere il giudice ritenuto legittima l’intimazione nonostante la mancata allegazione o produzione della cartella presupposta; 5) violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere escluso la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate nonostante la contestazione investisse anche la pretesa impositiva e la prescrizione.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il quinto motivo, ha rigettato il primo e il quarto, ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto contro un accertamento in fatto del giudice di merito, coperto da doppia conforme, ed ha reputato infondato il quarto motivo perché per l’intimazione e per la prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell’originale della cartella. Ha invece accolto il secondo motivo perché la CTR non aveva esaminato la doglianza sulla mancata ricezione della raccomandata informativa, elemento essenziale per il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c.; ha accolto il quinto motivo perché l’Agenzia delle entrate restava parte legittimata, essendo ancora in discussione anche la legittimità e la prescrizione della pretesa tributaria.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 602/1973
disciplina la notificazione della cartella di pagamento e la prova del suo perfezionamento; non richiede la produzione in giudizio dell’originale della cartella, essendo sufficiente la documentazione della notifica.
art. 60 d.P.R. 600/1973
regola la notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario; richiede ricerche nel comune del domicilio fiscale prima di procedere alla notifica nei modi previsti.
art. 6 L. 212/2000
richiamato dal ricorrente come parametro della corretta notificazione degli atti tributari.
artt. 139 e 140 c.p.c.
l’art. 140 c.p.c. è applicabile quando vi sia irreperibilità del destinatario; la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata informativa, non con il solo deposito dell’atto.
art. 36, n. 3, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare il presupposto della notifica ex art. 140 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; la CTR è incorsa in omissione sul punto della mancata ricezione della raccomandata informativa.
art. 360 c.p.c., n. 3
norma richiamata per la deduzione di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte non lo esamina nel merito perché il terzo motivo è assorbito.
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine alla produzione della cartella e della sua notifica.
art. 100 c.p.c.
la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate permane quando la controversia investe anche la pretesa impositiva e la prescrizione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 50, commi 2 e 3, d.P.R. 602/1973
l’intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e può limitarsi al richiamo della cartella precedentemente notificata.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti tributari a destinatario temporaneamente irreperibile, l’ufficiale notificatore deve compiere le ricerche richieste dalla disciplina speciale nel comune del domicilio fiscale; la validità della notifica va valutata in concreto, ma gli accertamenti di fatto del giudice di merito non sono censurabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio motivazionale.
- La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona solo con il ricevimento della raccomandata informativa, poiché tale adempimento rende conoscibile il deposito dell’atto presso la casa comunale e garantisce il diritto di difesa.
- In tema di cartella esattoriale, la prova del perfezionamento della notificazione non richiede la produzione dell’originale della cartella, essendo sufficienti la matrice o copia della cartella con la relativa relata oppure l’avviso di ricevimento, quando idonei a dimostrare notifica e data.
- L’intimazione di pagamento fondata su una cartella previamente notificata ha contenuto vincolato e può essere motivata mediante il mero richiamo della cartella presupposta.
- L’Agenzia delle entrate conserva la legittimazione passiva quando la controversia investe non solo il profilo esecutivo della riscossione, ma anche la legittimità della pretesa impositiva e la sua eventuale prescrizione.
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