Cassazione Civile, Ordinanza n. 03610/2024 del 08/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
I promittenti venditori avevano introdotto un giudizio per la risoluzione per inadempimento di un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1987, con richiesta di rilascio del bene, pagamento di un importo a titolo di corrispettivo per il godimento del bene e di una penale. In primo grado erano state accolte le domande di risoluzione e penale; in appello, su impugnazione principale degli attori e incidentale del promissario acquirente, era stata accolta la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., subordinando il trasferimento della proprietà al pagamento di un residuo prezzo. Successivamente, in contumacia dei promittenti venditori, era stata accolta la revocazione proposta dal promissario acquirente per un errore nella quantificazione del prezzo residuo. I promittenti venditori ricorrevano in cassazione deducendo un unico motivo: la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di revocazione, perché eseguita presso un avvocato non domiciliatario e non presso il domicilio eletto risultante dagli atti; sostenevano che non rilevasse la presenza, nell’atto di appello, anche dell’indicazione PEC del codifensore, prevalendo comunque l’elezione di domicilio. Il resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la sentenza impugnata era stata notificata personalmente ai ricorrenti, con conseguente decorso del termine breve.
La decisione
La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso. Dall’esame del fascicolo è emerso che la sentenza di appello era stata notificata ai ricorrenti personalmente ai sensi dell’art. 292, comma 4, c.p.c. il 24/6/2019 presso la loro residenza; pertanto, il ricorso per cassazione notificato il 14/11/2019 è stato dichiarato inammissibile per decadenza dal termine breve di impugnazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito il motivo sulla nullità della notifica del giudizio di revocazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con liquidazione in favore del controricorrente, e sono state inoltre rilevate le condizioni per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come base della domanda riconvenzionale di esecuzione specifica del preliminare di compravendita
art. 292, comma 4, c.p.c.
la notificazione della sentenza ai ricorrenti personalmente ha fatto decorrere il termine breve di impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato in collegamento con l’ulteriore somma dovuta a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Quando risulta che la sentenza impugnata è stata notificata alla parte personalmente nelle forme di legge, il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve è inammissibile per decadenza, indipendentemente dalla diversa prospettazione della parte ricorrente sulla mancata notificazione.
- Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, la verifica della rituale notificazione della sentenza può essere compiuta direttamente mediante esame del fascicolo e della relazione di notificazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte non esamina i motivi di merito e pone le spese a carico del ricorrente soccombente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina sull’ulteriore contributo unificato prevista dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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