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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14239/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal giudizio promosso da una collaboratrice scolastica del comparto scuola per ottenere il riconoscimento integrale, ai fini della progressione di carriera e delle differenze retributive, del servizio prestato a tempo determinato, deducendo la non giustificabilità della disparità di trattamento rispetto al personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda anche nel merito economico e aveva posto le spese a carico del Ministero. La Corte d'appello ha riformato solo il capo sulle spese, compensandole integralmente tra le parti sul rilievo dell'assoluta novità della questione trattata. Con il ricorso per cassazione, la lavoratrice ha censurato esclusivamente la compensazione delle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., dell'art. 24 Cost. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la questione non fosse affatto nuova perché già esistevano orientamenti consolidati della Corte di giustizia e della giurisprudenza nazionale sul principio di non discriminazione tra assunti a termine e a tempo indeterminato; con il secondo motivo ha dedotto nullità parziale della sentenza per violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando la mancanza di motivazione sulla compensazione e il pregiudizio subito dalla parte vittoriosa costretta a sopportare le spese del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito e rigettato entrambi i motivi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto applicabile l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, che consente la compensazione delle spese in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché il giudice motivi la scelta. Ha precisato che il controllo di legittimità sulla compensazione è limitato alla verifica della conformità alla legge e non può estendersi alla valutazione di opportunità. Ha inoltre rilevato che la motivazione della Corte territoriale non era apparente né mancante, poiché aveva espressamente qualificato la questione come assolutamente nuova e la motivazione andava letta complessivamente, anche alla luce del fatto che gli orientamenti giurisprudenziali evocati si erano formati solo nel corso del giudizio. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di cassazione, dato che il Ministero si era solo costituito senza svolgere difese. È stato infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre rispettivamente violazione di legge e nullità/motivazione della sentenza

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma sulla regola della soccombenza nelle spese

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nelle ipotesi previste dalla legge; nel caso, la Corte ne ha ritenuto legittima l'applicazione per assoluta novità della questione trattata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata esclusa

  • art. 24 Cost.

    evocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, ma non ritenuto violato

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione all'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato nel primo motivo, ma senza rilievo decisivo nella decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione, ma la censura è stata respinta

  • d.l. n. 132/2014, art. 13, comma 1

    ha riformulato l'art. 92, comma 2, c.p.c. ampliando i casi di compensazione

  • L. n. 162/2014

    ha convertito il d.l. n. 132/2014

  • Corte cost. n. 77/2018

    ha aggiunto all'art. 92, comma 2, c.p.c. l'ulteriore clausola delle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" e ha ribadito l'obbligo di motivazione della compensazione

  • Corte cost. n. 8053/2014

    richiamata per delimitare i vizi motivazionali deducibili in cassazione nei ristretti casi di anomalia motivazionale

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione del procedimento camerale non partecipato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente, ricorrendone i presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato da raddoppiare

Massime di principio

  • In tema di compensazione delle spese di lite, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica che la decisione sia riconducibile a una delle ipotesi consentite dall'art. 92 c.p.c.; non è invece sindacabile la valutazione di opportunità compiuta dal giudice di merito.
  • La compensazione delle spese richiede una motivazione riconoscibile, ma il vizio motivazionale è deducibile in cassazione solo nei ristretti limiti delle anomalie motivazionali radicali, non già per una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • L""assoluta novità della questione trattata"" costituisce autonoma ragione legittimante la compensazione delle spese quando il giudice la espliciti in sentenza e la motivazione, letta nel suo complesso, renda intelligibile il percorso decisorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la presenza in causa della parte resistente che non svolga difese non comporta regolazione delle spese a suo carico se non vi sia attività difensiva effettiva.
  • Quando il ricorso per cassazione è integralmente rigettato, va dato atto, se dovuto, dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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