Sentenza n. 944/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione R.G. n. 332 del 30.04.2026, pubblicata il 7 maggio 2026, a firma della Dirigente del Settore 1 Amministrativo del Comune di Cisterna di Latina, avente ad oggetto l’indizione della procedura di mobilità, ex art.30 del D.lgs. n. 165 2001 per il reperimento di n. 1 unità professionale, a tempo pieno e indeterminato, con profilo di Istruttore di Vigilanza Area degli Istruttori. Approvazione avviso pubblico; allegato Avviso Pubblico che costituisce parte integrante della predetta determinazione; - della graduatoria finale della predetta procedura, pubblicata in data 23.06.2026, con la quale è stato individuato quale vincitore il candidato identificato con Codice IPA DQ226XBB1W, nonché del verbale della Commissione esaminatrice e della convocazione a colloquio di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa ove occorrer possa la Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 02.04.2026, di approvazione del PIAO 2026/2028, nella parte in cui non prevede la ripresa e la conclusione della precedente procedura di mobilità, nonché l'eventuale provvedimento di assunzione del controinteressato; e per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al perfezionamento della procedura di trasferimento per mobilità volontaria avviata con determinazione R.G. n. 965 del 06.10.2025, e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento di trasferimento in favore della ricorrente, adottando tutti gli atti necessari, anche mediante la nomina di un commissario ad acta; nonché per la condanna del Comune di Cisterna di Latina al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dalla ricorrente a causa dell'illegittima azione amministrativa, da liquidarsi in via equitativa o nella misura che risulterà di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: indizione di una nuova procedura di mobilità per un posto di istruttore di vigilanza, relativa graduatoria finale e atti connessi, nonché mancata prosecuzione della precedente procedura di mobilità volontaria
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di indizione di una nuova procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001, il relativo avviso, la graduatoria finale, il verbale della commissione e gli ulteriori atti connessi, sostenendo di avere diritto al perfezionamento della precedente procedura di mobilità volontaria avviata con determinazione del 6 ottobre 2025. Ha inoltre chiesto l’accertamento di tale diritto, la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione degli atti necessari, anche con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’azione amministrativa ritenuta illegittima. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Comune, in autotutela, aveva adottato due successive determinazioni dirigenziali, disponendo la sua assunzione con decorrenza 1° settembre 2026, e ha dichiarato che tali provvedimenti avevano integralmente soddisfatto la pretesa azionata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che i provvedimenti adottati dal Comune nelle more del giudizio avevano integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito dalla ricorrente. Le parti avevano concordemente chiesto la definizione del giudizio con compensazione delle spese, richiesta accolta dal Collegio. Il giudizio è stato quindi definito senza esame nel merito dei vizi dedotti contro gli atti impugnati e senza pronuncia sulle domande risarcitorie.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
La procedura di mobilità volontaria cui si riferiva la controversia e la nuova procedura indetta dal Comune erano disciplinate ai sensi di tale disposizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché i provvedimenti sopravvenuti avevano integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta provvedimenti idonei a soddisfare integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, rendendo non più attuale la decisione sulla domanda principale.
- La verifica dell’integrale soddisfazione della pretesa deve essere compiuta con riferimento al risultato sostanziale richiesto dal ricorrente; quando tale risultato è stato conseguito, il giudice può definire il giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. senza esaminare nel merito gli atti originariamente impugnati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2623/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 2478/2026 - Catania, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1017/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1533/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 1534/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 14 set 2026Sentenza n. 4209/2026 - Milano, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →