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Sentenza

Sentenza n. 2629/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 75 del 2026.

Giustizia amministrativa202601197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Comune di Vittoria all'obbligo di eseguire la sentenza del TAR Sicilia n. 75 del 2026, passata in giudicato, limitatamente al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 75 del 2026, ormai passata in giudicato, nella parte relativa alle spese legali. Ha dedotto che la pronuncia era stata notificata via PEC al Comune di Vittoria in forma esecutiva e che l'amministrazione non aveva adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso per ottemperanza: dagli atti risultano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione in forma esecutiva all'amministrazione debitrice e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ordina al Comune di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su espressa richiesta del ricorrente, il Segretario generale del Comune di Comiso è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, e dovrà provvedere in via sostitutiva entro 60 giorni. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sulla somma dovuta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario. Condanna il Comune alle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai divenuta irrevocabile e che la stessa sia stata ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

    L'esecuzione del titolo nei confronti della Pubblica Amministrazione può essere ordinata quando il titolo è divenuto irrevocabile, è stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., sussistendone i presupposti.

    In presenza dei presupposti, nel giudizio di ottemperanza può essere accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto la misura è stata determinata in interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nei confronti della Pubblica Amministrazione l'esecuzione del titolo giudiziale può essere ordinata, in sede di ottemperanza, quando il titolo è irrevocabile, è stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per la proposizione delle azioni esecutive.
  • Accertato l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare un commissario ad acta che intervenga in via sostitutiva, su richiesta della parte, in caso di ulteriore inerzia.
  • Nel giudizio di ottemperanza può essere accolta una domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; nel caso deciso, la penalità è stata liquidata in interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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