Cassazione Penale, Ordinanza n. 06474/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la sentenza di appello, che aveva assolto gli imputati solo dal tentato furto in abitazione aggravato di cui al capo B) e aveva rideterminato la pena per le residue imputazioni.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado: in appello erano stati assolti dal reato di tentato furto in abitazione aggravato contestato al capo B) e la pena era stata rideterminata per le residue imputazioni. Nel ricorso hanno denunciato violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione all'affermazione di responsabilità e alla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo in sostanza che la prova dell'identità degli autori e delle modalità delle sottrazioni fosse inattendibile o male valutata, e che la qualificazione dei fatti fosse errata. La Corte di cassazione ha però ritenuto le censure inammissibili perché formulate in fatto, reiterative di doglianze già esaminate e respinte dalla corte territoriale, e perché non venivano evidenziati decisivi travisamenti della prova: per i capi e) e c) le incertezze delle persone offese non escludevano gli ulteriori elementi identificativi valorizzati in appello; per il capo a) la doglianza sulla qualificazione giuridica e sul consenso delle vittime era generica e assertiva. La Corte ha richiamato il principio secondo cui integra il furto in abitazione anche la sottrazione di beni commessa introducendosi nella dimora con consenso carpito mediante inganno.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Il furto in abitazione è configurabile anche quando l'agente si introduca nella dimora della vittima con un consenso carpito mediante inganno, per poi impossessarsi dei beni mobili del legittimo detentore.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di fatto o di attendibilità già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza evidenziare un travisamento decisivo della prova.
- Il travisamento della prova è rilevante solo se incide in modo decisivo sulla tenuta logica e probatoria della motivazione, non quando esistano ulteriori elementi identificativi o probatori autonomamente valorizzati dalla sentenza impugnata.
- La qualificazione del fatto come furto in abitazione non è esclusa dal fatto che l'accesso alla dimora avvenga con consenso della persona offesa, se tale consenso è stato carpito mediante inganno.
- Doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto, se meramente assertive e non ancorate a specifici errori di diritto, non consentono l'accesso al sindacato di legittimità quando la decisione di merito abbia congruamente esaminato il tema.
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