Cassazione Penale, Sentenza n. 30226/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di condanna per reato continuato di danneggiamento e occupazione abusiva. Primo motivo: censura la qualificazione giuridica della condotta come danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen., sostenendo che l'immobile, pur facente parte dell'attivo fallimentare della società Di Gennaro Costruzioni s.r.l., non era sottoposto a sequestro o pignoramento e quindi avrebbe dovuto integrare solo il danneggiamento semplice. Secondo motivo: censura la procedibilità rispetto al reato di occupazione abusiva, deducendo che la querela del curatore fallimentare si riferiva soltanto al danneggiamento e non all'occupazione, con conseguente carenza di querela per quest'ultima fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato per carenza di documentazione idonea a provare la mancata sottoposizione dell'immobile a vincoli concorsuali, e ha confermato il principio secondo cui i beni entrati nell'attivo fallimentare sono sottoposti a effetti di indisponibilità equivalenti al pignoramento, giustificando così la qualificazione del reato come danneggiamento aggravato. Ha respinto anche il secondo motivo, ritenendolo aspecifico e confermando che la querela del curatore descriveva fatti comprensivi sia del danneggiamento sia dell'occupazione; inoltre la querela non deve contenere la qualificazione giuridica del fatto, che spetta all'autorità giudiziaria. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, art. 633
Articolo richiamato come parte della fattispecie contestata (danneggiamento). La sentenza lo utilizza nell'ambito della continuazione del reato con altre fattispecie.
Codice penale, art. 635
Articolo richiamato come parte della fattispecie contestata (danneggiamento continuato).
Codice penale, art. 625
La Corte interpreta l'art. 625, n. 7, nel senso che il danneggiamento è aggravato se il bene è oggetto di procedura concorsuale poiché i beni inventariati nell'attivo fallimentare sono assoggettati a effetti di indisponibilità equivalenti al pignoramento.
Codice penale, art. 49
Richiamato tra le norme oggetto della censura; non muta l'esito perché la Corte ha valutato che la ricostruzione fattuale e la qualificazione giuridica sono corrette.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato tra le norme contestate dal ricorrente in relazione all'assunzione delle prove; la Corte ha ritenuto le censure infondate per genericità e mancanza di prova contraria.
Codice di procedura penale, art. 194
Richiamato come norma procedurale oggetto di censura; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria della corte territoriale.
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), art. 14
Riferimento normativo sul fallimento: la Corte applica il principio che i beni entrati nell'attivo fallimentare subiscono effetti di indisponibilità analoghi al pignoramento.
Codice di procedura penale, art. 336
La Corte richiama il principio secondo cui all'autorità giudiziaria compete la esatta qualificazione giuridica del fatto sulla base degli elementi raccolti, mentre il querelante deve limitarsi a descrivere i fatti nella loro essenzialità.
Codice di procedura penale, artt. 529 e 530
Norme processuali richiamate dal ricorrente (riguardanti motivi di ricorso in appello); la Corte ha ritenuto le censure già vagliate e infondate nella motivazione della corte d'appello.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Se un bene è stato inserito nell'attivo fallimentare l'autorità giudiziaria può ritenere che su di esso gravino effetti di indisponibilità equivalenti al pignoramento: in tali ipotesi il danneggiamento può essere qualificato come aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen.
- Chi impugna in Cassazione deve fornire censure autosufficienti e documentate: affermazioni apodittiche sulla assenza di vincoli sul bene non sono idonee a ribaltare la valutazione delle corti inferiori.
- La querela deve descrivere i fatti nella loro materialità; non è necessario che il querelante indichi la precisa qualificazione giuridica: compete all'autorità giudiziaria qualificare il fatto sulla base degli elementi emersi.
- Le doglianze di natura probatoria (es. travisamento delle dichiarazioni di testi) richiedono indicazione puntuale degli elementi di prova che avrebbero dovuto essere valutati diversamente; la genericità porta al rigetto.
- In controversie che coinvolgono beni di società fallite, per contestare l'applicabilità dell'aggravante collegata alla procedura concorsuale è necessario produrre atti formali (es. documenti di restituzione, annotazioni di cancellazione dall'attivo fallimentare) che attestino l'assenza degli effetti di indisponibilità.
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