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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28627/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., tra più sentenze di condanna per reati connessi al traffico di stupefacenti. Ha sostenuto che i reati attengono a un unico disegno criminoso (ruolo continuativo di "procacciatore" collegato a contatti con un medesimo referente in Sudamerica e Spagna), che la condotta di approvvigionamento riferita al sequestro del 27 agosto 2013 andrebbe retrodatata e che quindi ricorrerebbero gli indici della continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello correttamente ha valutato l'assenza di elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che i reati successivi fossero programmati ab initio al momento dell'adesione al sodalizio (luglio 2011). La Cassazione ha inoltre richiamato l'impossibilità, in sede di legittimità, di riesaminare documenti e atti non prodotti e illustrati precedentemente, e ha ribadito l'onere dell'imputato di allegare indicatori concreti (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) per ottenere il riconoscimento della continuazione. È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma invocata per chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero gli elementi probatori specifici richiesti per tale riconoscimento

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato nel quadro del meccanismo sanzionatorio della continuazione: la Corte ha ricordato che il reato fine deve essere programmato, almeno nelle linee essenziali, al momento iniziale dell'adesione al sodalizio per poter riconoscere la continuazione

  • art. 110 cod. pen.

    Articolo menzionato come titolo di reato nelle sentenze di condanna (concorso di persone nel reato); utilizzato per descrivere i reati oggetto dei procedimenti, non decisivo ai fini del riconoscimento della continuazione

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa a detenzione e traffico di stupefacenti citata per identificare i reati sanzionati nelle sentenze richiamate; la Corte ne ha considerato il contenuto fattuale ma non ha ritenuto provata la preventiva programmazione unitaria

  • art. 74 comma 2 TU Stup.

    Richiamato come titolo di reato (traffico di stupefacenti) nelle sentenze; la decisione valuta la natura dei reati ma non li considera sufficienti, di per sé, a dimostrare la continuazione

  • art. 56 cod. pen.

    Citato tra i titoli di reato nelle sentenze (concorso nel reato); rilevante ai fini dell'inquadramento fattuale ma non decisivo per l'accoglimento della domanda di continuazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorrente ha l'onere di allegare elementi specifici e concreti che dimostrino che i reati successivi fossero programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio; mere affermazioni generiche o la semplice identità di ruolo non sono sufficienti.
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare fatti e documenti non prodotti o non valorizzati in precedenza dal giudice dell'esecuzione; la Corte di legittimità valuta la correttezza della motivazione e la logica della valutazione di merito.
  • La continuazione tra reato associativo e reati 'fine' richiede che tali reati fossero prevedibili e programmabili ab initio; reati legati a circostanze contingenti o occasionali non rientrano automaticamente nella continuazione.
  • Gli indicatori rilevanti per il riconoscimento della continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, analogie nelle modalità di esecuzione, sistematicità e programmazione di vita criminale; è necessario un insieme probatorio concreto e non singoli elementi isolati.
  • La mera coincidenza di un complice o di un ruolo simile in più procedimenti può indicare abitudinarietà ma non prova, da sola, l'esistenza di un progetto criminoso unitario riconducibile alla continuazione.

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