Cassazione Civile, Ordinanza n. 05482/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l'Ufficio richiedeva maggiori dazi in relazione a una operazione di importazione del 6 luglio 1998 avente a oggetto una partita di pesce congelato, eseguita dal ricorrente quale legale rappresentante della società importatrice. Il contribuente aveva impugnato l'atto; dopo un primo accoglimento in primo grado, il rigetto dell'appello da parte della CTR, un precedente ricorso dell'Amministrazione accolto con cassazione e rinvio, il giudice di rinvio aveva riformato la decisione di primo grado respingendo il ricorso originario. Nel nuovo ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che in sede penale vi sarebbe stato un espresso riconoscimento dell'insussistenza della falsità e dell'evasione contestata con riferimento alla bolletta IM4 n. 716 F del 6 luglio 1998. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, riproponeva una censura analoga, qualificata come error in iudicando.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi, osservando che le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della sussistenza della frode, attività preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente in applicazione del principio di soccombenza, con condanna al pagamento di euro 2.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Invocato come parametro della nullità per asserita omessa pronuncia; la Corte ne esclude la violazione perché la doglianza, in realtà, tende a contestare il merito della valutazione probatoria.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come norma processuale asseritamente violata; la Corte ritiene la censura inammissibile poiché si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio formalmente denunciato dal ricorrente; la Corte osserva che, pur prospettato come error in procedendo, il motivo non coglie un vero vizio processuale ma mira al riesame dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma inseritrice della previsione sull'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di un vizio processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se la censura mira in sostanza a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
- La dedotta nullità per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il ricorrente, sotto la veste dell'error in procedendo, contesta in realtà la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove.
- La mera allegazione di un diverso esito di giudizi o accertamenti svolti in altra sede non è sufficiente, da sola, a fondare un motivo di ricorso per cassazione se la censura richiede comunque un riesame del merito.
- In caso di rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere dichiarata la debenza dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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