Cassazione Penale, Sentenza n. 37872/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per minaccia aggravata con arma e lesioni aggravate (uso di bastone). Ha articolato quattro motivi: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa Fenu per mancato avvertimento ex art. 64 c.3 lett. a)-c), art.210 e art.197-bis a causa di un procedimento collegato; 2) violazione dell'art.192 c.3 per mancanza di riscontri esterni alle dichiarazioni della vittima; 3) mancata assunzione di prove documentali e testimoniali sul veicolo dell'imputato atte a dimostrare l'impossibilità materiale di occultare l'arma; 4) vizio di motivazione e inattendibilità della parte offesa per presunte contraddizioni nelle dichiarazioni e fatti posteriori al reato.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Prima censura manifestamente infondata: le declaratorie e gli avvertimenti ex art.64 erano stati correttamente considerati dalla Corte, tenuto conto delle audizioni svolte e della normativa su dichiarazioni rese in procedimenti collegati; seconda censura infondata: la Corte di appello ha indicato riscontri esterni (ferita sanguinante osservata da terzi e dai Carabinieri, referto del pronto soccorso) compatibili con la dinamica denunciata; terzo motivo non decisivo perché la Corte ha ritenuto, sulla base di accertamenti e dichiarazioni (es. brig. Proietti), che lo spazio nel veicolo fosse sufficiente a riporre l'arma; quarto motivo inammissibile perché costituisce sindacato sulla valutazione della prova, non deducibile in Cassazione. Conseguenze economiche: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per Euro 2.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 64 cod. proc. pen. comma 3
L'avvertimento al dichiarante che è indagato o imputato in procedimento collegato è condizione per la utilizzabilità delle sue dichiarazioni. Tuttavia l'omissione è rilevante solo se la qualità incompatibile non risultava dagli atti o non era stata dedotta prima dell'esame; se il dichiarante ha già ricevuto l'avvertimento in precedenti audizioni non è necessario replicarlo.
art. 210 cod. proc. pen. commi 4 e 6
Regola l'assunzione delle dichiarazioni rese da persone coinvolte in procedimenti collegati. L'avvertimento ex art.64, c.3, lett. c) è richiesto quando il dichiarante non ha già reso dichiarazioni sulla responsabilità o non ha già ricevuto l'avvertimento; quindi non sempre occorre ripetere l'avviso in sede di esame successivo.
art. 197-bis cod. proc. pen. commi 2,3,4
Norme relative all'assunzione e utilizzazione delle dichiarazioni, richiamate per la valutazione della utilizzabilità delle testimonianze rese in contesti processuali collegati; la Corte ha verificato la compatibilità con gli avvertimenti effettuati.
art. 371 cod. proc. pen. comma 2 lett. b)
Disciplina il collegamento fra procedimenti; la sua esistenza non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, che dipende dall'adempimento degli obblighi di avvertimento e dalla tempestiva deduzione dell'incompatibilità.
art. 192 cod. proc. pen. commi 3 e 4
Stabilisce la necessità di riscontri esterni alle dichiarazioni della parte offesa per fondare una condanna quando le dichiarazioni sono decisive. La Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti per via della presenza di ferite visibili, rilevazioni dei Carabinieri e referto del pronto soccorso.
art. 606 cod. proc. pen. comma 1 lett. d)
Limita i motivi di ricorso in Cassazione: non è consentito un sindacato generale sulla valutazione del merito probatorio. Richiedere la rivalutazione delle dichiarazioni e della prova in fatto non è ammissibile sotto questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi di ricorso: il ricorso è stato articolato e motivato nei limiti prescritti per la decisione.
art. 507 cod. proc. pen.
Norma sul rinnovamento dell'istruzione dibattimentale (esame dopo mutamento del giudice persona fisica); la testimonianza è stata ripetuta nel rispetto delle garanzie e avvisi richiesti.
art. 23 comma 8 legge n. 176 del 2020
Norma procedurale sulla trattazione del ricorso senza intervento delle parti; il ricorso è stato trattato nelle forme previste.
Massime di principio
- Se un teste è coinvolto in un procedimento collegato, l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni per mancato avvertimento ex art.64 sussiste solo se la sua qualità incompatibile non risultava dagli atti o non è stata tempestivamente dedotta; se il teste ha già ricevuto l'avvertimento in precedenti audizioni non serve ripeterlo.
- Per fondare una condanna sulla sola dichiarazione della parte offesa è necessario che sussistano riscontri esterni e coerenti (ferite, referti medici, rilevazioni degli intervenuti); l'esistenza di tali riscontri rende fondata la valutazione di attendibilità.
- Le doglianze che impongono alla Corte di Cassazione una revisione del giudizio di merito o della valutazione della prova testimoniali (sindacato sul fatto) sono inammissibili ai sensi dell'art.606 c.1 lett. d).
- Richieste di integrazione probatoria in Cassazione (es. nuove prove fotografiche o testimoniali su circostanze di fatto) non sono decisive se il giudice di merito ha già fornito spiegazioni logiche e motivate sulla non necessità delle stesse.
- È necessario sollevare tempestivamente in dibattimento, prima dell'esame, qualsiasi eccezione di incompatibilità o di mancanza di avvisi al teste; l'omessa deduzione preventiva può precludere l'invocazione dell'inutilizzabilità a ulteriori gradi.
- Le condanne alle spese e alle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato sono ordinarie: valutare il rischio economico prima di proporre ricorso quando il motivo è essenzialmente di merito.
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