Cassazione Penale, Sentenza n. 10637/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarare nulla la sentenza di condanna n. 989/2008 del Tribunale di Asti per il reato di cui all'art. 13, commi 13 e 16, d.lgs. n. 286/1998 (ingresso illegale in violazione di provvedimento di espulsione). Il ricorrente sostiene che la pena principale, sostituita dall'espulsione, era già estinta per effetto dell'indulto (legge n. 241/2006) al momento dell'ingresso, sicché il provvedimento di espulsione sarebbe privo di efficacia e la successiva condanna/esecuzione illegittime.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la pena contestata rientri nei limiti edittali e pertanto non costituisca "pena illegale" suscettibile di sindacato in sede esecutiva. La doglianza del ricorrente attiene alla configurabilità del reato e all'accertamento di responsabilità, profili che dovevano essere sollevati nel giudizio di cognizione tramite impugnazioni, non in esecuzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 13, commi 13 e 16, d.lgs. n. 286/1998
Individua il reato per cui è stata pronunciata la condanna (ingresso illegale in violazione di provvedimento di espulsione); è il capo di imputazione contestato.
legge n. 241 del 2006 (indulto)
Richiamata dal ricorrente come causa di estinzione della pena principale. La Corte rileva che l'effetto invocato attiene all'esistenza del presupposto del reato e doveva essere fatto valere nel giudizio di cognizione.
artt. 23 e ss., 65 e 71 e ss., cod. pen.
Norme richiamate a proposito dei limiti edittali: la Corte afferma che la 'pena illegale' rilevabile in sede esecutiva sussiste solo quando la pena concreta ecceda i limiti edittali previsti da queste disposizioni.
Cass. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Rv. 283886
Giurisprudenza citata per affermare che non può parlarsi di pena illegale se la pena inflitta rientra nei limiti edittali, anche se vi è stato un errore nella qualificazione di circostanze attenuanti o applicazione di misure.
Cass. Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818
Ulteriore pronuncia richiamata a confermare il principio secondo cui il sindacato in sede esecutiva è limitato quando la pena concreta rientra nei limiti edittali.
Massime di principio
- Il rimedio in sede esecutiva per 'pena illegale' è limitato: rileva quando la pena concreta supera i limiti edittali; contestazioni sulla configurabilità del reato o sull'esistenza del presupposto della condanna vanno proposte nel giudizio di cognizione.
- Se si invoca che una pena principale sia stata estinta per indulto o altro evento sopravvenuto, tale eccezione attiene all'accertamento della responsabilità e deve essere dedotta tramite impugnazioni o istanze nel processo di merito, non in esecuzione.
- Un errore di giudizio nella motivazione o nella qualificazione degli elementi del reato non trasforma automaticamente la pena in 'illegale' se la misura inflitta resta nei limiti previsti dalla legge.
- Prima di promuovere un ricorso esecutivo è fondamentale verificare che la censura rientri nelle competenze del giudice dell'esecuzione; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende).
- La giurisprudenza di legittimità costante distingue chiaramente il controllo sui limiti edittali (sindacabile in esecuzione) dal controllo sulla configurabilità del fatto e sulla responsabilità (riservato al giudizio di cognizione).
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