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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51612/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo 20/07/2012 - 27/06/2013 (custodia cautelare e poi arresti domiciliari) disposta con ordinanza del GIP per reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e art. 110 c.p. Il Tribunale di Bari, con sentenza del 27/02/2018 divenuta irrevocabile il 12/10/2018, ha assolto l'istante per non aver commesso il fatto. Il giudice della riparazione ha però rigettato l'istanza ritenendo sussistente una colpa grave del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, valorizzando conversazioni telefoniche in cui il ricorrente usava linguaggio criptico (riferimenti a "un presepe", a "quella" o a "quel servizio" e contatti in orari insoliti) che inducevano la falsa apparenza di attività illecita. Il ricorrente ha impugnato in cassazione censurando la valutazione della colpa grave e la considerazione di quelle telefonate, sostenendo che il loro contenuto era irrilevante ai fini della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione può valutare autonomamente, con giudizio "ex ante", se la condotta del detenuto abbia creato la falsa apparenza di un reato e che, nel caso di specie, le conversazioni telefoniche non erano state neutralizzate dal processo di merito e potevano legittimamente essere considerate indizio di condotte criptiche atte a occultare attività illecite, integrando colpa grave. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dall'amministrazione resistente (importo liquidato non riportato nel testo).

Norme richiamate

  • art. 606 cod.proc.pen. (lett. b) ed e))

    Norme richiamate come censure in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sul giudizio); la Corte ha ritenuto infondati i motivi invocati ai sensi di tali lett. e ha confermato la corretta valutazione del giudice della riparazione.

  • art. 314 cod.proc.pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; utilizzata come quadro normativo per valutare il diritto all'indennizzo e le cause di esclusione (es. colpa grave).

  • art. 125 cod.proc.pen.

    Richiamato nell'ambito della normativa sulle misure cautelari e del procedimento cautelare di riferimento alle criticità che hanno dato luogo alla detenzione; utilizzato nel complesso normativo valutato dal giudice della riparazione.

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e art. 110 c.p.

    Norme penali relative al capo d'imputazione originario (illecita detenzione/traffico di stupefacenti e concorso). Pur essendo il fondamento dell'accusa, l'assoluzione nel merito non ha automaticamente escluso la valutazione della colpa grave ai fini della riparazione.

  • Principi giurisprudenziali consolidati (Sez. U n. 43/1995; Sez. 4 n. 9212/2013; Sez. 4 n. 3374/2016 e altri)

    Principi richiamati: il giudice della riparazione valuta autonomamente e "ex ante" se la condotta del detenuto ha creato la falsa apparenza di reato; non può però accertare fatti che il giudice della cognizione ha escluso come provati. È ammessa la valorizzazione, ai fini della colpa grave, di linguaggio in codice e comportamenti idonei a occultare attività illecite.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione valuta autonomamente, su un piano civilistico, se la condotta del detenuto abbia determinato la falsa apparenza di un reato (giudizio "ex ante"), distinto dal giudizio penale sulla responsabilità
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: può essere escluso se emerge una colpa grave che abbia contribuito a creare la falsa apparenza del reato
  • Non è consentito al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che il giudice penale ha escluso come dimostrati; tuttavia può valorizzare elementi istruttori non neutralizzati dal giudizio di merito
  • Conversazioni in codice, linguaggio criptico, incontri o contatti 'a orari inconsueti' e il mancato chiarimento delle circostanze sospette durante le indagini possono essere interpretati come colpa grave ostativa all'indennizzo
  • Per chi subisce detenzione, fornire tempestive e plausibili spiegazioni di elementi indizianti durante le indagini può ridurre il rischio che tali elementi siano poi valutati come causa di esclusione dell'indennizzo

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