Cassazione Penale, Sentenza n. 10370/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari del 18/03/2021: 1) doglianza di nullità della sentenza per mancata chiarezza su cosa fosse "riformato" rispetto al dispositivo rispetto alla motivazione; 2) censura dell'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel verbale di perquisizione (sostanzialmente ritenute inutilizzabili dall'appellante), con la conseguente tesi che senza tali dichiarazioni la prova sarebbe insufficiente, dato che il bene rubato era stato rinvenuto nel deposito aziendale gestito dall'imputato e dalla sua segretaria; 3) vizio di motivazione nella comparazione delle circostanze con riguardo all'applicazione della recidiva reiterata e specifica e alla sua valutazione "minusvalente" rispetto alle attenuanti generiche e all'art. 648 comma 2 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza impugnata sostituendo la dizione "in riforma della" con "conferma la" (dovendosi considerare un lapsus calami), ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella proposizione del ricorso. In particolare: primo motivo rigettato perché la motivazione chiarisce la conferma della pronuncia di primo grado; secondo motivo rigettato perché il verbale di perquisizione contenente le dichiarazioni era stato acquisito al dibattimento con il consenso delle parti e dunque le dichiarazioni sono pienamente utilizzabili; nessuna violazione del diritto al silenzio in quanto l'imputato non ha fornito spiegazioni alternative sul possesso del bene; terzo motivo infondato perché la recidiva reiterata e specifica era stata correttamente contestata e valutata come minusvalente rispetto alle attenuanti.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione del dispositivo della sentenza per errori materiali o di dizione (qui applicata per trasformare "in riforma" in "conferma").
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che il ricorso dichiarato inammissibile comporti la condanna del ricorrente alle spese del procedimento; qui applicato insieme alla statuizione sulla condanna pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
art. 648 c.p.
richiamato il capoverso e il comma 2
La circostanza prevista dal capoverso di tale norma doveva essere considerata nel giudizio di comparazione delle circostanze; tuttavia la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse stata correttamente riconosciuta e valutata come meno gravosa rispetto alle attenuanti concesse.
Massime di principio
- Un mero contrasto formale tra dispositivo e motivazione può essere corretto ex art. 130 c.p.p. se la motivazione chiarisce inequivocabilmente la volontà decisoria del giudice (la motivazione prevale nell'individuare l'intenzione giudiziale quando il dispositivo contiene un lapsus).
- Le dichiarazioni autoaccusatorie rese spontaneamente nell'immediatezza dei fatti e contenute in atti di indagine sono utilizzabili in dibattimento se l'atto è stato acquisito al fascicolo del processo con il consenso delle parti, salvo limitazioni concordate; il consenso delle parti all'acquisizione implicitamente ne autorizza l'utilizzabilità.
- Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce che i giudici valorizzino l'assenza di spiegazioni alternative: la mera astensione dal fornire giustificazioni non costituisce automaticamente causa di esclusione di indizi convergenti e univoci.
- In sede di comparazione delle circostanze (recidiva vs attenuanti) è necessario che il giudice espliciti il criterio di bilanciamento; tuttavia, l'eventuale valutazione di "minusvalenza" della recidiva rispetto alle attenuanti, se motivata, è legittima e non costituisce di per sé vizio.
- Ricorsi in cassazione manifestamente infondati o che contengono errori formali rilevanti possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne al pagamento delle spese e sanzioni alla Cassa delle Ammende.
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