Cassazione Penale, Sentenza n. 15587/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) articolando due motivi: 1) violazione di legge (art. 530, comma 2, c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che i fatti (un divincolarsi dai carabinieri e una sgomitata senza conseguenze) non integrano violenza o l'intento di impedire un atto dell'ufficio e quindi avrebbero dovuto determinare l'assoluzione; 2) omissione nell'applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p., contestando che il primo giudice l'abbia esclusa solo in ragione dei precedenti dell'imputato nonostante la modesta gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e manifestamente infondato: la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la sussistenza del reato, valutando correttamente la dinamica e la correlazione tra la violenza e l'atto dell'ufficio, e la censura si risolve in una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in Cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: sebbene la Corte d'appello avesse escluso l'applicabilità di art. 131-bis c.p. per effetto del terzo comma (testo vigente al tempo), la successiva pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 172/2025) ha reso il disposto applicabile in via di jus superveniens. Tuttavia, applicando i principi delle Sezioni Unite (Tushaj), la Corte ha verificato in concreto i presupposti della causa di non punibilità e ha escluso la sua operatività nel caso concreto per la presenza, negli atti, di plurimi precedenti penali dell'imputato che integrano l'abitualità della condotta, ostativa al beneficio. Conseguentemente la condanna (mesi 2 e giorni 20 di reclusione) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Norma che punisce la resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto sussistente il delitto per la correlazione tra la violenza esercitata e l'atto dell'ufficio.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di legge per ottenere l'assoluzione; la Corte ha ritenuto la censura generica e mera richiesta di diversa valutazione dei fatti, quindi inammissibile.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello inizialmente l'aveva esclusa per il divieto del terzo comma riferito agli artt. 336 e 337; la Corte Costituzionale (sent. n. 172/2025) ha poi dichiarato incostituzionale quella parte del terzo comma, rendendo la norma applicabile in via di jus superveniens. Tuttavia la sua operatività concreta è esclusa quando sussiste l'abitualità della condotta (plurimi precedenti) secondo i criteri delle Sezioni Unite (Tushaj).
Sentenza Corte Cost. n. 172 del 20/10/2025 (depositata 27/11/2025)
l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
Dichiarata l'illegittimità costituzionale del divieto che escludeva l'applicabilità della causa di non punibilità per gli artt. 336 e 337, creando un "novum" favorevole applicabile anche a giudizi antecedenti per effetto di jus superveniens.
Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)
Principio secondo cui, ai fini dell'ostatività alla causa di non punibilità di art. 131-bis, la condotta è considerata abituale quando l'autore ha commesso almeno due illeciti, oltre quello in esame; criterio usato dalla Corte per escludere il beneficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente la valutazione probatoria dei fatti: le doglianze che chiedono una diversa ricostruzione della dinamica sono inammissibili a meno che non evidenzino violazioni di diritto o contraddizioni manifeste nella motivazione.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può diventare applicabile per effetto di una successiva pronuncia di incostituzionalità (jus superveniens), ma il giudice deve verificare concretamente i presupposti (anche alla luce dei criteri delle Sezioni Unite), inclusa l'eventuale ostatività dovuta all'abitualità della condotta.
- L'abitualità della condotta, ostativa al riconoscimento di art. 131-bis, si configura quando l'imputato risulta autore di almeno due illeciti (oltre quello in esame) anche successivi, specialmente se di analoga indole: la presenza di plurimi precedenti rilevanti può quindi escludere la particolare tenuità anche per fatti "modesti".
- Quando la Corte costituzionale interviene dichiarando l'illegittimità di una disposizione che escludeva un vantaggio per l'imputato, il giudice di legittimità può applicare retroattivamente l'istituto favorevole, ma solo dopo aver valutato i presupposti sostanziali richiesti dalla norma.
- Gli impugnatanti devono articolare motivi concreti di diritto o errori di valutazione motivazionale specifici per evitare l'inammissibilità: ripetute proteste di non colpevolezza senza indicazione di errori logico-giuridici non superano il filtro di rimessione in Cassazione.
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