Cassazione Penale, Sentenza n. 35887/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha contestato la violazione di legge per avere il Giudice applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo della sospensione della patente, che è l'unica sanzione prevista dall'art. 186 comma 2 lett. c) del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per l'ipotesi contravvenzionale contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Castrovillari affinché, esercitando il potere discrezionale, indichi il periodo di sospensione della patente nella cornice edittale prevista dalla norma e dia conto delle ragioni della scelta. Le altre statuizioni della sentenza (pena concordata, sostituzione con lavoro di pubblica utilità, confisca dell'autovettura, ammenda) sono rimaste inalterate.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2-sexies
prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente da uno a due anni e che, se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione è raddoppiata
La sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria obbligatoria per la fattispecie contestata; non può essere sostituita con la revoca quando la norma prevede la sospensione come unica misura accessoria per quella contravvenzione.
cod. proc. pen., art. 444
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)
Le sanzioni amministrative accessorie non rientrano nell'accordo di cui all'art. 444 e devono essere applicate dal giudice in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti.
cod. proc. pen., art. 448 comma 2-bis
La valutazione del giudice circa le sanzioni amministrative accessorie è autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti posti dall'art. 448 comma 2-bis; il giudice deve motivare specificamente la scelta della sanzione accessoria.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative accessorie hanno natura autonoma rispetto alla pena e non sono automaticamente assorbite nell'accordo di patteggiamento: il giudice deve applicarle e motivarle indipendentemente dalla volontà delle parti.
- Se una specifica norma (es. art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S.) prescrive la sospensione della patente per una determinata fattispecie, il giudice non può sostituirla con la revoca salvo che la legge non lo preveda espressamente.
- In presenza di veicolo di proprietà di terzi, la durata della sospensione va raddoppiata secondo quanto previsto dalla norma; il giudice dovrà tenerne conto nel determinare la misura.
- Le decisioni sulle sanzioni amministrative accessorie nell'ambito di una sentenza ex art. 444 sono impugnabili autonomamente e la loro mancata conformità alla legge può determinare annullamento parziale con rinvio.
- In casi simili è consigliabile che il giudice indichi nel provvedimento il periodo concreto di sospensione entro la cornice edittale e dia specifica motivazione per la scelta compiuta, così da evitare problemi di legittimità impugnabili.
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