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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30531/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, terzo interessato alla restituzione dei beni, impugnava il sequestro preventivo disposto sul "Panificio F.lli Mesiano s.n.c.", sostenendo che il vincolo di strumentalità tra la società e i reati contestati al fratello Fortunato (associazione per delinquere finalizzata a truffe e reati fiscali) fosse solo occasionale. Deduceva vizi di motivazione e travisamento delle intercettazioni e delle fatture: secondo la difesa l'impiego del panificio nelle condotte illecite sarebbe avvenuto una sola volta (19.9.2022), e comunque dopo la cessazione delle attività dell'Alipadania s.r.l., mentre l'ordinanza avrebbe errato nel ritenere una reiterazione e un collegamento funzionale tale da fondare il periculum in mora.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del G.I.P. e del Tribunale del riesame che, alla luce della reiterazione di condotte di reimpiego delle merci illecite su una serie di compagini aziendali, aveva correttamente ravvisato un legame funzionale non occasionale tra il panificio e il programma criminoso, nonché la concreta ed attuale sussistenza del periculum in mora necessario per il sequestro impeditivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo come misura reale strumentale al procedimento penale, finalizzata a evitare che la disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare altri reati.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita la possibilità di motivare in cassazione: il ricorso è ammesso per violazione di legge o per vizi della motivazione così radicali da rendere il provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità devono essere considerati anche nell'adozione delle misure cautelari reali per evitare sacrifici eccessivi dei diritti di proprietà e dell'iniziativa economica.

  • artt. 512-bis, 640, 640-ter cod. pen.; artt. 2,3,4,8 D.L.vo n. 74/2000

    artt. 512-bis, 640, 640-ter c.p.; artt. 2,3,4,8 D.Lvo 74/2000

    Reati penalmente contestati nell'atto: associazione finalizzata a reati (tra cui truffe) e reati tributari che hanno costituito il quadro fattuale a supporto del sequestro preventivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre)

    Sez. U. n. 25932/2008; Sez. U. n. 12878/2003; varie pronunce citate

    Principi richiamati: limiti del sindacato in cassazione sulle ordinanze di sequestro; nozione di 'periculum in mora' e necessità di motivazione concreta; estensione dei principi di proporzionalità e gradualità anche ai sequestri reali.

  • Giurisprudenza europea (Corte EDU)

    cit. Corte EDU, 13/10/2015 e 13/12/2016

    Bilanciamento tra interessi pubblici e diritti di proprietà: la misura cautelare non deve comportare un sacrificio 'eccessivo' del diritto di proprietà del soggetto interessato.

Massime di principio

  • Per disporre un sequestro preventivo impeditivo è necessario dimostrare in concreto, con elementi fattuali, il "periculum in mora": la probabilità attuale e concreta che la disponibilità del bene possa aggravare o protrare il reato o agevolarne altri.
  • Deve esistere un legame funzionale essenziale (non meramente occasionale) tra il bene sottoposto a sequestro e le condotte delittuose; la mera partecipazione occasionale o una singola circostanza isolata può non essere sufficiente, salvo che il contesto fattuale mostri reiterazione o destinazione sistematica del bene al reimpiego illecito.
  • Il giudice deve applicare i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità anche alle misure reali: valutare alternative meno incisive prima di imporre la misura di sequestro che incide sul diritto di proprietà.
  • Documenti probatori concreti (es. bolle di trasporto, fatture, riscontri obiettivi, intercettazioni) che attestano ripetuti rapporti o trasferimenti rappresentano elementi decisivi per fondare il periculum in mora.
  • Il terzo interessato può contestare la sussistenza dei presupposti del sequestro, ma il sindacato in sede di cassazione è limitato ai vizi di legge o a carenze motivazionali così gravi da rendere incomprensibile il ragionamento del giudice.
  • Nelle valutazioni difensive è utile distinguere tra correlazione occasionale e uso sistematico/strumentale del bene: per difendersi efficacemente occorre proporre elementi che escludano la reiterazione o la destinazione abituale del bene all'attività criminosa.

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