Cassazione Penale, Ordinanza n. 05097/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata aveva già spiegato la congruità della pena, fissata appena sopra il minimo edittale e con aumento minimo per la continuazione, valorizzando i precedenti specifici dell'imputato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova deducendo, in sostanza, una carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Il motivo censurava la determinazione della pena, ritenuta congrua dalla corte territoriale appena sopra il minimo edittale, con un minimale aumento per la continuazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era generico e meramente evocativo del vizio denunciato, senza una reale critica alle argomentazioni della sentenza impugnata né una precisa indicazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica.
Norme richiamate
art. 125 c.p.p.
È richiamato implicitamente il requisito di motivazione del provvedimento, in relazione alla doglianza sul trattamento sanzionatorio, ma la sentenza non ne fa menzione espressa. Non viene quindi indicata come norma testualmente citata.
art. 591 c.p.p.
La Corte applica il principio per cui il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici e non contengono una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da verificare.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limita a evocare il vizio denunciato senza confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura sulla pena è generica se non indica puntualmente quali passaggi della motivazione sarebbero illogici, carenti o giuridicamente errati.
- La congruità del trattamento sanzionatorio può essere ritenuta adeguatamente motivata quando il giudice di merito richiami il posizionamento della pena vicino al minimo edittale, l'entità dell'aumento per la continuazione e gli elementi personali rilevanti, come precedenti specifici.
- La genericità del motivo ricorsuale integra una causa di inammissibilità quando non consente alla Corte di verificare concrete ragioni di fatto o di diritto.
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