Cassazione Penale, Ordinanza n. 06930/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per fatti riconducibili alla resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha dedotto l'intervenuta prescrizione intermedia del delitto residuo di cui all'art. 337 c.p., sostenendo che il termine fosse decorso. Con il secondo motivo ha lamentato l'assenza dell'elemento soggettivo, prospettando che la sua condotta si sarebbe limitata al danneggiamento dell'auto senza consapevole uso di violenza contro gli operanti. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo non adeguatamente valutata la minore offensività della condotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, osservando che, in ragione della recidiva contestata, i termini di prescrizione non erano ancora maturati né prendendo a riferimento la data della sentenza di primo grado né la data del fatto. Ha inoltre ritenuto generico e manifestamente infondato il motivo sull'elemento soggettivo, perché la motivazione di merito descriveva una condotta consapevolmente violenta e oppositiva verso gli operanti. Infine, ha ritenuto non censurabile il diniego dell'art. 131-bis c.p., poiché i giudici di merito avevano valorizzato la particolare gravità dei fatti, commessi con minacce e violenza fisica ai danni di due pubblici ufficiali. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È il delitto residuo su cui si fonda la censura di prescrizione; la Corte applica il regime prescrizionale tenendo conto della recidiva contestata.
art. 157, secondo comma, c.p.
La Corte richiama il termine base di prescrizione aumentato per effetto della recidiva, escludendo la maturazione del termine estintivo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa in presenza di condotta ritenuta di particolare gravità, con minacce e violenza fisica contro pubblici ufficiali.
Massime di principio
- La prescrizione deve essere calcolata tenendo conto delle eventuali cause di aumento del termine previste dalla legge, tra cui la recidiva contestata, e il giudizio sulla maturazione del termine va svolto alla data rilevante per la definizione del processo.
- Il motivo di ricorso che contesti l'elemento soggettivo è inammissibile o manifestamente infondato quando si risolve in una mera contrapposizione alla ricostruzione di merito, se la sentenza impugnata descrive in modo coerente una condotta consapevolmente violenta e ostativa.
- La particolare tenuità del fatto non è concedibile quando la motivazione di merito evidenzi modalità esecutive connotate da significativa offensività, specie se la condotta implichi minacce e violenza fisica verso pubblici ufficiali.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi risultano generici o manifestamente infondati e non confrontano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata.
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