Cassazione Civile, Ordinanza n. 32548/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro per una somma complessiva riferita a 17 mensilità e alla tredicesima maturate in un determinato periodo. Il tribunale aveva escluso una parte del credito ritenendola già percepita dal Fondo di garanzia INPS e aveva rigettato l'opposizione ex art. 98 l.fall. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'efficacia probatoria delle buste paga, sostenendo che le copie delle buste paga rilasciate dal datore, conformi al Libro Unico del Lavoro, provassero la debenza del credito e spostassero sulla curatela l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento; 2) violazione della disciplina del Fondo di garanzia INPS, perché la documentazione prodotta mostrava che il Fondo aveva pagato solo TFR, ultime tre mensilità e fondo pensione complementare, non anche l'intero credito retributivo azionato; 3) nullità del decreto per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso. Ha precisato che le buste paga, anche se sottoscritte per ricevuta, provano soltanto la consegna del documento e non l'effettivo pagamento delle somme ivi indicate; pertanto non possono valere come prova del pagamento né come non contestazione del ricevimento delle retribuzioni. Ha inoltre ravvisato una motivazione confusa e incomprensibile del decreto impugnato nella parte relativa ai conteggi delle somme corrisposte dal Fondo di garanzia INPS, integrando un vizio motivazionale rilevante in cassazione. Conseguentemente, ha cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 98 legge fallimentare
opposizione allo stato passivo
norma processuale che disciplina l'opposizione avverso l'esclusione dal passivo fallimentare.
art. 2697 c.c.
l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle somme indicate in busta paga grava sul datore di lavoro/procedura.
art. 2709 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della documentazione contabile.
art. 2710 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria della documentazione contabile.
art. 2730 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove dell'adempimento.
art. 2735 c.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle prove dell'adempimento.
art. 39 d.l. n. 112 del 2008
richiamato dal ricorrente in relazione al Libro Unico del Lavoro.
artt. 1 e 2 l. n. 4 del 1953
richiamati dal ricorrente in relazione alla documentazione lavoristica e retributiva.
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e il regime della non contestazione.
artt. 1-4 l. n. 297 del 1987
richiamati in relazione agli interventi del Fondo di garanzia e al trattamento di fine rapporto.
artt. 1-3 e 5 d.lgs. n. 80 del 1992
richiamati in relazione alle prestazioni del Fondo di garanzia INPS.
Massime di principio
- Le buste paga, anche se sottoscritte dal lavoratore per ricevuta, fanno prova della sola consegna del documento e non dell'effettivo pagamento delle somme in esse indicate; la prova del pagamento resta a carico del datore di lavoro o della procedura che lo rappresenta.
- La produzione delle buste paga da parte del lavoratore non equivale, di per sé, a prova dell'avvenuto pagamento né integra automaticamente una non contestazione del ricevimento delle retribuzioni.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una motivazione che si presenti confusa, perplessa o obiettivamente incomprensibile sul punto decisivo della quantificazione e delle somme già corrisposte integra un vizio motivazionale denunciabile in cassazione.
- Quando il credito è ridotto per asseriti pagamenti del Fondo di garanzia INPS, il giudice deve ricostruire in modo chiaro quali poste siano state effettivamente soddisfatte e con quali conteggi, non potendo limitarsi a formule assertive o a riferimenti non chiariti.
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