Sentenza n. 2948/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento n.MBPQ00/2021/05736 emesso dalla Questura di Monza e Brianza in data 13.02.2023 e notificato al ricorrente in data 02.03.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno con conversione da motivi di studio a lavoro autonomo
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Monza e Brianza che aveva rigettato l'istanza presentata per convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo. Il diniego era fondato su tre profili: mancato superamento del numero minimo di esami richiesto per il rinnovo del permesso per studio; assenze dal territorio nazionale ritenute eccedenti i limiti normativi; mancata produzione della certificazione dello Sportello unico, nonostante la richiesta di nulla osta fosse stata presentata alla Prefettura ed fosse ancora pendente. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il parametro del rendimento accademico non fosse applicabile a una domanda di conversione e che il rallentamento degli studi fosse dipeso dalla pandemia. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 13, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999, evidenziando che l'assenza più lunga era stata determinata dal blocco delle frontiere e dalla sospensione dei collegamenti internazionali e che le ulteriori assenze non erano state specificamente ricostruite dall'Amministrazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 39, comma 9, del d.P.R. n. 394/1999, 6 e 26 del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo, contestando il rigetto per mancata produzione di un documento il cui rilascio dipendeva da un procedimento prefettizio ancora pendente. Con il quarto motivo ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata valutazione della situazione complessiva, inclusi l'avvio dell'attività professionale, la partita IVA, il reddito, la registrazione di un marchio e un incarico professionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. In via preliminare ha qualificato correttamente l'istanza come domanda di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro autonomo, e non come mera richiesta di rinnovo per motivi di studio. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché il requisito del rendimento accademico previsto dall'art. 46, comma 4, del d.P.R. n. 394/1999 riguarda il rinnovo del permesso per studio e non è pertinente quando l'interessato chiede la conversione sulla base di un'attività lavorativa autonoma già avviata. L'art. 14, comma 6, del medesimo regolamento consente la conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo prima della scadenza, senza subordinare tale conversione al completamento degli studi universitari o al superamento di un numero minimo di esami. Il TAR ha inoltre escluso, sulla base del percorso accademico iniziale e delle circostanze pandemiche, un uso abusivo della conversione, precisando che restano necessari il rispetto delle quote e il rilascio della certificazione dello Sportello unico. Ha accolto anche il secondo motivo: l'assenza dal 21 febbraio al 14 settembre 2020 era riconducibile a circostanze di forza maggiore, mentre il provvedimento non ricostruiva specificamente le ulteriori assenze né motivava in modo individualizzato la loro rilevanza ostativa. Ha accolto il terzo motivo, rilevando che l'Amministrazione aveva respinto la domanda per la mancata produzione di un atto il cui rilascio dipendeva da un'altra articolazione della stessa amministrazione, senza attendere la conclusione del procedimento prefettizio e senza avere tempestivamente indicato la necessità del documento. Tale condotta integra difetto di istruttoria e violazione del principio di leale collaborazione tra Amministrazione e privato. Il quarto motivo è stato assorbito, ma il TAR ha precisato che, nella riedizione del potere, dovranno essere valutati i presupposti della conversione e la situazione complessiva della ricorrente, compresi gli elementi di integrazione economica e professionale sopravvenuti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Il requisito del rendimento accademico minimo riguarda il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e non è pertinente alla conversione del titolo in permesso per lavoro autonomo.
art. 14, comma 6, d.P.R. n. 394/1999
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso per lavoro autonomo prima della scadenza senza che, per gli studenti universitari, sia richiesto il completamento del ciclo di studi o il superamento di un numero minimo di esami.
art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
La valutazione delle assenze dal territorio nazionale deve considerare le circostanze concrete, comprese le situazioni di forza maggiore, e deve essere sorretta da una ricostruzione specifica e da una motivazione individualizzata.
art. 39, comma 9, d.P.R. n. 394/1999
La certificazione dello Sportello unico rileva nel procedimento di conversione, ma la sua mancata disponibilità non può essere automaticamente imputata al richiedente quando il procedimento per il rilascio è pendente.
art. 6 d.lgs. n. 286/1998
Disciplina la conversione del permesso di soggiorno, nel quadro dei presupposti applicabili al lavoro autonomo.
art. 26 d.lgs. n. 286/1998
Rileva per il soggiorno per lavoro autonomo e per la verifica dei relativi presupposti.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato quale parametro della disciplina del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 3 d.lgs. n. 286/1998
La conversione resta subordinata al rispetto delle quote stabilite per il controllo dei flussi di ingresso.
Massime di principio
- Quando un titolare di permesso di soggiorno per studio chiede la conversione in permesso per lavoro autonomo, l'istanza deve essere valutata secondo la disciplina della conversione e non secondo quella del semplice rinnovo per motivi di studio.
- Il requisito del superamento di un numero minimo di esami, previsto per verificare la serietà dell'impegno ai fini del rinnovo del permesso per studio, non può essere applicato alla conversione del permesso per studio in permesso per lavoro autonomo, salvo gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
- La conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro autonomo non è subordinata, per gli studenti universitari, al completamento del corso di studi; l'obbligo di conclusione del percorso riguarda i corsi di formazione e i tirocini nei casi previsti dalla normativa.
- Nel valutare l'incidenza delle assenze dal territorio nazionale sul titolo di soggiorno, l'Amministrazione deve considerare le circostanze di forza maggiore non imputabili all'interessato e deve indicare puntualmente la durata e la rilevanza ostativa di ciascun periodo di assenza.
- L'Amministrazione non può rigettare una domanda per la mancata produzione di un documento il cui rilascio dipende da un procedimento ancora pendente presso altra articolazione della pubblica amministrazione, senza attendere la definizione del procedimento presupposto e senza aver tempestivamente informato l'interessato della necessità del documento.
- In sede di riedizione del potere conseguente all'annullamento del diniego, l'Amministrazione deve qualificare correttamente la domanda e valutare complessivamente i presupposti della conversione, inclusi gli elementi di integrazione economica e professionale sopravvenuti.
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