Cassazione Penale, Sentenza n. 27612/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra fatti già oggetto di distinte decisioni irrevocabili: reato di diserzione (giu‑ago 2009), reati in tema di armi (ago 2009) e reati contro la fede pubblica (gen 2020). La difesa sosteneva un "modus operandi" unitario, passando dallo sfruttamento della posizione militare all'evocazione abusiva dello status, per cui doveva riconoscersi l'unitarietà del disegno criminoso e, quindi, la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a una rivalutazione di profili di merito adeguatamente motivati dal giudice dell'esecuzione. Ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui la dismissione dello status militare rendeva incompatibile l'unità del disegno criminoso rispetto alle condotte poste in essere successivamente, per cui non doveva riconoscersi la continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di euro 2.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma 2
Richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: non si identifica con una semplice scelta di vita o con la reiterazione di reati, ma con una rappresentazione unitaria delle condotte già dal momento ideativo, almeno nelle linee essenziali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alla sanzione pecuniaria verso la cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata qui per fissare la somma di euro 2.000.
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
In sede esecutiva (come nel giudizio di cognizione) il riconoscimento della continuazione richiede verifica degli indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, sistematicità, abitudini programmate di vita e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. comma 2 richiede l'unità di disegno criminoso: una rappresentazione unitaria delle condotte già in fase ideativa, non la mera reiterazione o l'abitudine a delinquere.
- Il giudice deve effettuare un apprezzamento concreto e indiziario delle circostanze (tempi, modalità, omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, sistematicità) per accertare la programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
- Una scelta di abbandonare uno status (es. fuoriuscita dalla qualità di militare) può rendere incompatibile il riconoscimento della continuazione rispetto a reati in cui quello status veniva invece sfruttato, se le modalità delittuose appaiono difformi.
- In sede di legittimità non è consentita la rinnovazione del sindacato sui fatti e sulle valutazioni di merito adeguatamente motivate: i ricorsi che mirano solo a rivalutare elementi probatori o di fatto possono essere dichiarati inammissibili.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo elementi che escludano la colpa.
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