Cassazione Penale, Ordinanza n. 27703/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le doglianze sulla motivazione erano manifestamente infondate, perché la sentenza di appello conteneva una motivazione esistente, logicamente coerente e sufficientemente argomentata; ha inoltre richiamato le conseguenze di legge previste dall'art. 616 c.p.p. per l'inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 6 giugno 2025. Dal testo emerge che i motivi di ricorso censuravano la motivazione della decisione impugnata, deducendo asseriti difetto di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure erano manifestamente infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava esistente, lineare, coerente e supportata da un'esauriente disamina dei dati processuali.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma, senza specificazione ulteriore nel testo
richiamo generico al codice di procedura penale nel contesto della decisione di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare vizi di motivazione in modo manifestamente infondato, quando la sentenza impugnata presenti invece una motivazione esistente e intrinsecamente coerente.
- La censura di difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non è accoglibile se il provvedimento di merito dimostra una compiuta disamina dei dati processuali e un percorso argomentativo lineare.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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