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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33160/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR Lazio che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, in una controversia relativa a un avviso di accertamento per IRAP e IVA 2008. L'Ufficio aveva ritenuto la società non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo, per mancato superamento del test di operatività nel triennio 2006-2008, con conseguente rideterminazione del reddito minimo imponibile. Con il primo motivo la società denunciava violazione degli artt. 116 e 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso rilievo ai costi sostenuti per la realizzazione di una piscina e per opere di manutenzione straordinaria del compendio immobiliare, costi che avrebbero inciso sull'attività e spiegato la mancata produzione di ricavi minimi per eventi straordinari. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 14 d.lgs. 546/1992, 102 e 331 c.p.c., deducendo la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, nonostante la rettifica reddituale fosse imputata per trasparenza anche ai soci.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha accolto, ritenendo che, in presenza di accertamento di redditi imputati per trasparenza a una società di persone, i soci siano litisconsorti necessari e originari; di conseguenza, il giudizio doveva svolgersi nel contraddittorio di tutti i soci interessati. Poiché tale contraddittorio non era stato instaurato, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero procedimento, cassato la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo e rinviato alla CTP di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il primo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito, ma non esaminato nel merito perché assorbito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non scrutinato nel merito perché assorbito

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere la necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nel processo tributario

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato per affermare la necessità del litisconsorzio nel giudizio relativo ad accertamenti unitari

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio nei giudizi con litisconsorzio necessario

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro di censura per violazione di legge nei motivi di ricorso

  • legge n. 724 del 1994

    richiamata quale disciplina del test di operatività delle società di comodo

  • art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di una società di persone imputato per trasparenza ai soci, i soci sono litisconsorti necessari e originari insieme alla società.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati dalla rettifica unitaria, l'intero procedimento e la sentenza sono affetti da nullità.
  • Quando un unico atto di accertamento riguarda in modo inscindibile profili tributari che comportano e altri che non comportano litisconsorzio necessario, l'esigenza del simultaneus processus può imporre comunque l'integrazione del contraddittorio se la definizione della controversia non è autonomamente scindibile.
  • L'accoglimento di un motivo che investe un vizio processuale assorbente, quale la mancata integrazione del contraddittorio, rende inutile l'esame dei motivi sostanziali ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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