Sentenza n. 617/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento dell’atto di rigetto (codice pratica -OMISSIS-) dell’istanza del 01 aprile 2025 di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio/studio a permesso di soggiorno a lavoro subordinato, emesso e notificato in data 08 gennaio 2026; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno da tirocinio/studio a permesso per lavoro subordinato, adottato dopo la riedizione del potere conseguente all'annullamento di un precedente diniego
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo diniego sostenendo che l'Amministrazione avesse fondato la decisione su dati fiscali non aggiornati e, in particolare, sul volume d'affari al netto degli acquisti relativo al 2024, pari a euro 10.827,00, e sul reddito d'impresa riferito all'annualità precedente, pari a euro 11.600,00. Ha dedotto che avrebbe dovuto essere considerato il conto economico della società datrice di lavoro al 31 dicembre 2025, dal quale risultavano ricavi per euro 122.279,26, un utile netto di euro 14.124,75 e costi per il personale già sostenuti per euro 17.221,70, nonché una crescita dell'impresa e investimenti nella formazione del personale. La ricorrente ha quindi contestato la valutazione dell'ITL e del SUI circa l'insufficienza della capacità economica del datore di lavoro a sostenere i costi del rapporto di lavoro subordinato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che, rispetto al precedente diniego già annullato per motivazione generica, il nuovo provvedimento esponeva puntualmente le ragioni della valutazione negativa dell'ITL: il volume d'affari al netto degli acquisti e il reddito d'impresa risultavano inferiori alla soglia di euro 30.000 indicata dall'art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020; inoltre, l'ITL aveva inizialmente rilevato l'assenza del DURC, salvo poi attestare la presenza di un documento in corso di validità, mantenendo comunque il parere negativo per l'insufficiente capacità economica. Il Collegio ha ritenuto che tale valutazione rientrasse nell'ambito dell'accertamento richiesto all'Amministrazione ai fini della conversione del permesso di soggiorno e non fosse censurabile, poiché anche considerando i dati economici più recenti prodotti dalla ricorrente, l'utile effettivamente spendibile dal datore di lavoro non risultava sufficiente a sostenere i costi dell'assunzione. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'art. 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Il permesso per studio o formazione può essere convertito in permesso per lavoro, alle condizioni previste dalla legge e previa verifica dei requisiti sostanziali.
art. 14, comma 6, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro
La conversione è subordinata, tra l'altro, alla conclusione del corso o del tirocinio e alla stipula del contratto di soggiorno, con applicazione anche agli stranieri ammessi a corsi di formazione o tirocini.
art. 30-bis, comma 8, d.P.R. 394/1999
Lo Sportello unico [...] acquisisce dalla Direzione provinciale del lavoro [...] la verifica [...] in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
Lo Sportello unico deve acquisire la verifica della capacità economica del datore di lavoro e della congruità delle richieste rispetto alle esigenze dell'impresa e agli obblighi retributivi e assicurativi.
art. 9, comma 1, D.M. 27 maggio 2020
soglia minima di 30.000,00
La soglia economica indicata dal decreto è stata utilizzata dall'ITL quale parametro per valutare la sufficienza della capacità economica del datore di lavoro in caso di una sola istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La comunicazione dei motivi ostativi ha consentito alla richiedente di presentare memorie, che sono state esaminate dall'ITL prima dell'adozione del diniego.
Massime di principio
- Nella procedura di conversione del permesso di soggiorno da studio o formazione a lavoro subordinato, l'Amministrazione deve verificare anche la capacità economica del datore di lavoro rispetto ai costi retributivi e assicurativi derivanti dall'assunzione.
- È legittimo il diniego fondato sulla valutazione dell'insufficiente capacità economica del datore di lavoro quando il provvedimento espone in modo puntuale i dati fiscali utilizzati, i parametri applicati e le ragioni per cui tali dati non consentono di sostenere i costi del rapporto di lavoro.
- L'annullamento di un precedente diniego per difetto di motivazione non impedisce all'Amministrazione di rieditare il potere e adottare un nuovo diniego, purché la nuova decisione elimini il vizio rilevato dal giudice e motivi adeguatamente la valutazione della capacità economica.
- Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro, la produzione di dati contabili più recenti non impone necessariamente l'accoglimento dell'istanza, se l'Amministrazione li esamina e conclude motivatamente che l'utile effettivamente spendibile resta insufficiente a sostenere il rapporto di lavoro.
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