Corte di giustizia, Ordinanza C-24/25
Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 ottobre 2025. — Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) contro Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais da Região Autónoma da Madeira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Aiuti di Stato – Articolo 108 TFUE – Decisione della Commissione europea che ordina il recupero degli aiuti illegali – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 16, paragrafo 3 – Articolo 17, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede un termine di decadenza inferiore al termine di prescrizione previsto dal diritto dell’Unione – Principio di effettività. — Causa C-24/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha applicato una giurisprudenza già consolidata per affermare che un termine nazionale di decadenza non può impedire il recupero di un aiuto di Stato illegale se è scaduto prima della decisione della Commissione. Il recupero deve restare immediato ed effettivo ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze concrete nel procedimento principale.
Aiuti di Stato: incompatibilità con il principio di effettività di un termine di decadenza nazionale già scaduto prima della decisione della Commissione che ordina il recupero
La questione giuridica
Se l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 e l’articolo 5 della decisione (UE) 2022/1414 debbano essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di una norma nazionale, come l’articolo 45 della legge tributaria generale portoghese, che prevede un termine di decadenza per l’accertamento del debito, quando tale termine è già scaduto prima dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara l’aiuto illegale e ne ordina il recupero.
Principio di diritto
Il principio di effettività, applicato all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, osta a che il giudice nazionale applichi un termine di decadenza interno al recupero di un aiuto di Stato illegale quando tale termine è già scaduto prima ancora dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara l’aiuto incompatibile e ne ordina il recupero; in una simile situazione, il termine nazionale non può paralizzare l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 16, paragrafo 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/1589
- Decisione (UE) 2022/1414
- Articolo 5 decisione (UE) 2022/1414
- Articolo 1 decisione (UE) 2022/1414
- Articolo 4, paragrafo 1, decisione (UE) 2022/1414
- Articolo 45 della legge tributaria generale portoghese
- Articolo 204 del codice di procedura e di contenzioso tributario portoghese
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
Aiuti di Stato e termine di decadenza nazionale nel recupero di aiuti illegittimi
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, Settima Sezione, resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal (Portogallo) in una controversia relativa al recupero di aiuti di Stato concessi nell’ambito del regime "Zona franca di Madera (ZFM) – Regime III".
Fatti e procedimento principale
L’amministrazione tributaria della Regione autonoma di Madera ha avviato un’esecuzione fiscale nei confronti di Mission – Trading, Gestão e Serviços, Unipessoal, Lda per recuperare aiuti di Stato ritenuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno dalla decisione (UE) 2022/1414 della Commissione. La società ha proposto opposizione dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che il recupero non fosse più possibile perché la liquidazione dell’imposta non le era stata notificata entro il termine di decadenza previsto dall’articolo 45 della legge tributaria generale portoghese. Il giudice nazionale ha osservato che il diritto portoghese non contiene una disciplina speciale per il termine di decadenza in materia di recupero di aiuti di Stato e che, nel caso concreto, il termine nazionale era già scaduto prima dell’adozione della decisione della Commissione.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio ha chiesto se l’articolo 5 della decisione 2022/1414, che qualifica il recupero come "immediato ed effettivo", e l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, che impone il recupero senza indugio secondo le procedure nazionali purché consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione, ostino all’applicazione della disciplina interna sulla decadenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 108 TFUE, relativo al controllo degli aiuti di Stato;
- l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, sul recupero degli aiuti;
- l’articolo 17, paragrafo 1, dello stesso regolamento, che fissa in dieci anni il termine di prescrizione dei poteri della Commissione in materia di recupero;
- l’articolo 5 della decisione (UE) 2022/1414, che impone al Portogallo un recupero immediato ed effettivo;
- le disposizioni processuali interne portoghesi richiamate dal giudice del rinvio, in particolare l’articolo 45 della legge tributaria generale e l’articolo 204 del codice di procedura e di contenzioso tributario.
Ragionamento della Corte
La Corte ha deciso di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo che la risposta fosse chiaramente desumibile dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze Nelson Antunes da Cunha e I (Rimborso di contributi). La Corte ricorda che, in linea di principio, i termini nazionali di prescrizione o decadenza possono applicarsi al recupero degli aiuti illegali, ma solo se non rendono praticamente impossibile l’esecuzione del diritto dell’Unione e rispettano l’interesse dell’Unione. Richiama inoltre che il principio di effettività consente termini ragionevoli per ragioni di certezza del diritto, ma non fino al punto di neutralizzare l’obbligo di recupero degli aiuti illegali. Nel caso di specie, la Commissione ha adottato la decisione di recupero quando il termine nazionale era già scaduto. In una situazione del genere, la Corte ribadisce che il termine nazionale non può essere opposto per paralizzare il recupero, perché la Commissione conserva comunque, entro il termine di dieci anni dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, il potere di imporre il recupero dell’aiuto illegale.
Decisione/dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589, nella parte in cui riguarda il principio di effettività, deve essere interpretato nel senso che osta all’applicazione di un termine di decadenza nazionale al recupero di un aiuto quando tale termine sia già scaduto prima dell’adozione della decisione della Commissione che dichiara l’aiuto illegale e ne ordina il recupero. Spetta al giudice nazionale applicare questi principi al caso concreto e statuire sulle spese del procedimento principale.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- il recupero degli aiuti di Stato illegittimi deve essere assicurato in modo immediato ed effettivo;
- i termini nazionali di decadenza non possono impedire il recupero se sono già spirati prima della decisione della Commissione;
- il beneficiario di un aiuto concesso senza previa notifica non può invocare un legittimo affidamento sulla sua regolarità.
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